Dichiarazione di falsità ex art. 537 c.p.p.
Natura - Statuizione civile - Esclusione - Conseguenze - Impugnabilità o invocabilità nel giudizio ex art. 622 c.p.c. ad opera della parte civile - Esclusione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20158 del 18/07/2025 (Rv. 675808 - 01) La dichiarazione di falsità del documento prevista dall'art. 537 c.p.p. non rientra tra le statuizioni civili assunte in sede penale ma costituisce una pronuncia autonoma ed accessoria della sentenza penale, la quale non rientra nell'oggetto dell'azione civile risarcitoria esercitata in sede penale, con la conseguenza che la parte civile non è legittimata ad impugnarla né ad invocarla nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., essendo quest'ultimo limitato alle statuizioni civili.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20158 del 18/07/2025 (Rv. 675808 - 01) La dichiarazione di falsità del documento prevista dall'art. 537 c.p.p. non rientra tra le statuizioni civili assunte in sede penale ma costituisce una pronuncia autonoma ed accessoria della sentenza penale, la quale non rientra nell'oggetto dell'azione civile risarcitoria esercitata in sede penale, con la conseguenza che la parte civile non è legittimata ad impugnarla né ad invocarla nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., essendo quest'ultimo limitato alle statuizioni civili.
- Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74, Cod. Proc. Civ. art. 112
- Massime precedenti: Massime precedenti Vedi: N. 6644 del 2025 Rv. 674207 - 01