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Contributi assicurativi - retribuzione imponibile - Corte di Cassazione, Sez.L - , Ordinanza n. 572 del 10/01/2026 (Rv. 677400 - 01)

Minimale contributivo - Parametro delle retribuzioni stabilite dai c.c.n.l. stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Individuazione del contratto collettivo - Attività effettivamente svolta dall'impresa ex art. 2070 c.c. - Rilevanza - Ambito territoriale di tale attività - Rilevanza - Fattispecie.

La retribuzione da assumere quale parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., per la cui individuazione, con riferimento alle imprese radiofoniche e televisive, occorre tener conto del diverso àmbito di operatività (locale o nazionale), poiché esso è tratto qualificante dell'attività stessa, che trova puntuale riscontro nella contrattazione collettiva e non è legato a fattori imponderabili e contingenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta per i dipendenti di un'emittente radiofonica e televisiva locale, aveva ritenuto applicabile la contrattazione collettiva riferibile alle emittenti nazionali in quanto sottoscritta da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anziché quella riferibile alle emittenti locali).

Corte di Cassazione, Sez.L - , Ordinanza n. 572 del 10/01/2026 (Rv. 677400 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070