"Rottamazione quater" - Art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, come introdotto dalla legge di conversione n. 108 del 2025 - Perfezionamento - Estinzione del giudizio - Regime delle spese - Art. 310, ultimo comma, c.p.c. - Applicabilità.
Ai casi di estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ai sensi degli artt. 1, comma 235, della l. n. 197 del 2022 (cd. "rottamazione quater") e 3-bis, comma 1, del d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2025 (nella specie di opposizione ad avviso di addebito INPS o a cartella di pagamento INAIL), dichiarata in conseguenza del perfezionamento della suddetta definizione agevolata per come disciplinata dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, introdotto dalla legge di conversione n. 108 del 2025, si applica, in assenza di norme specifiche, la regola generale stabilita dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo la quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Corte di Cassazione, Sez.L - , Ordinanza n. 782 del 14/01/2026 (Rv. 677408 - 01)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310
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