Assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti - pensioni - pagamento - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 33054 del 18/12/2025 (Rv. 677152 - 01)
Pensione reversibilità - Revoca ex art. 35, comma 10-bis, d.l. n. 207 del 2008 - Decorrenza del termine per la comunicazione dei dati reddituali precedentemente omessa - Sospensione effettiva - Necessità - Fondamento.
In tema di pensione di reversibilità, il termine legale di sessanta giorni per trasmettere la comunicazione dei dati reddituali, fino a quel momento omessa, previsto a pena di revoca della prestazione, dall'art. 35, comma 10-bis del d.l. n. 207 del 2008, conv. con l. n. 14 del 2009, come modif. dall'art. 13, comma 6, lett. c) del d.l. n. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010, decorre dalla effettiva sospensione della prestazione - quale atto prodromico con finalità sollecitatorie e di tangibile ammonimento delle conseguenze a cui il beneficiario della reversibilità va incontro in caso di omissione - e non dalla mera comunicazione del provvedimento di sospensione adottato dall'Ente previdenziale, imponendosi, alla luce del tenore letterale del testo normativo e di una lettura sistematica e finalistica dell'intera disciplina, una interpretazione restrittiva dell'effetto decadenziale del diritto alla prestazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 33054 del 18/12/2025 (Rv. 677152 - 01)