Esposizione ad amianto - Prepensionamento e rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 - Cumulabilità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Ragioni.
Il beneficio del pensionamento anticipato, concesso mediante aumento dell'anzianità contributiva ex art. 10 del d.l. n. 185 del 1994 (conv. con modif. dalla l. n. 451 del 1994), non è cumulabile, per lo stesso periodo, con la rivalutazione contributiva per l'esposizione al rischio amianto di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, e tale impossibilità di cumulo non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, venendo piuttosto in rilievo la questione giuridica - rilevabile d'ufficio - del meccanismo in forza del quale opera la rivalutazione della contribuzione per effetto della suddetta esposizione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 29775 del 11/11/2025 (Rv. 677007-01)
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