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Controversie - domanda giudiziale - rapporto con il ricorso amministrativo

Domanda amministrativa di prestazione previdenziale - Tardiva risposta dell'ente - Ricorso amministrativo presentato dopo trecento giorni dalla domanda - Termine di decadenza per l'introduzione dell'azione giudiziaria - Differimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 24015 del 27/08/2025 (Rv. 676074 - 01) In tema di prestazioni previdenziali, il ricorso amministrativo proposto oltre il termine di trecento giorni dalla data della domanda amministrativa, anche se motivato da una risposta tardiva dell'ente previdenziale, non determina lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza per l'esperimento dell'azione giudiziaria, il quale resta ancorato all'esaurimento del procedimento amministrativo (da individuarsi, al più tardi, nel decorso del suddetto termine di trecento giorni), essendo l'art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 639 del 1970 norma di chiusura volta ad evitare un'incontrollabile dilatabilità della decadenza avente natura pubblica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tempestiva l'azione giudiziaria proposta nel 2019, a fronte del rigetto, nel 2017, di una domanda amministrativa avanzata nel 2013).