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Contributi assicurativi - retribuzione imponibile

Indennità di trasferta - Fattispecie di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 51 d.P.R. n. 917 del 1986 - Rispettivo ambito di applicazione - Individuazione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 24148 del 28/08/2025 (Rv. 676171 - 01) In tema di indennità di trasferta, l'esenzione o riduzione contributiva è diversamente modulata a seconda che si applichi il comma 5 o il comma 6 dell'art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1987, dal momento che, in virtù della prima disposizione (dedicata ai cd. trasfertisti occasionali), le indennità percepite per le trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente Lire 90.000 (pari ad € 46,48) al giorno, al netto delle spese di viaggio e trasporto, mentre, alla stregua della seconda previsione (dedicata ai cd. trasfertisti abituali), l'indennità fissa e corrisposta in modo continuativo - spettante anche in caso il lavoratore non si sia effettivamente recato in trasferta - concorre a formare il reddito in misura pari al cinquanta per cento del suo ammontare.