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Controversie - procedimento - litisconsorzio - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause scindibili

Assicurazione sociale - Causa di risarcimento promossa dal danneggiato e causa dell’assicuratore che agisce in surroga - Rapporto di dipendenza di ordine sostanziale - Litisconsorzio processuale - Sussistenza - Fase di impugnazione - Estensione - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25418 del 16/09/2025 (Rv. 676341 - 03) In tema di assicurazione sociale, tra la causa per risarcimento del danno promossa dall'assicurato nei confronti dell'autore dell'illecito e quella dell'assicuratore che, intervenuto volontariamente nel giudizio, dichiari di aver risarcito il danneggiato e di volersi surrogare nei suoi diritti verso il responsabile del danno ai sensi dell'art. 1916 c.c., sussiste un rapporto di dipendenza di ordine sostanziale che implica un litisconsorzio cosiddetto processuale, la cui efficacia - qualora l'assicurato non sia stato estromesso dal giudizio - si estende anche alla fase di impugnazione, giacché la pretesa dell'attore costituisce il precedente logico e necessario della pronuncia sulla pretesa dell'assicuratore.