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Assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti - pensione ai superstiti - riversibilita' - figli

Pensione di reversibilità per i figli ultradiciottenni inabili e viventi a carico - Attribuzione coloro che svolgono attività con finalità terapeutica ex art. 8, comma 1-bis, l. n.222 del 1984 - Ricorrenza dei requisiti oggettivi previsti dalla norma - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23339 del 15/08/2025 (Rv. 676160 - 01) Il riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli ultradiciottenni inabili e viventi a carico, che svolgano attività con finalità terapeutica, ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis, l. n. 222 del 1984, presuppone il rigoroso riscontro della ricorrenza dei requisiti oggettivi previsti dalla norma - in termini di ambito organizzativo presso cui tali attività vengono svolte, limiti orari e modalità assunzionali - trattandosi di previsione derogatoria della generale disciplina di cui all'art. 22 della l. n. 903 del 1965, volta a coniugare gli obiettivi di solidarietà sociale e le finalità assistenziali che presidiano l'istituto della reversibilità con la finalità di non desocializzare gli inabili attraverso forme di inserimento in ambiti lavorativi idonei a sviluppare la personalità in modo adeguato alle proprie condizioni socio-sanitarie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ostativo al conseguimento della prestazione invocata lo svolgimento di attività lavorativa non rispettosa dei requisiti normativi, sia per la natura della cooperativa datrice di lavoro che per le modalità di assunzione, non avvenute con le tipologie contrattuali previste dalla legge, e per la fonte di accertamento della menzionata finalità terapeutica, rappresentata da un medico del Servizio Sanitario pubblico invece che dall'ente erogatore della pensione ai superstiti).