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LAVORATORI AUTONOMI

Lavoratori autonomi privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 - Massimale ex art. 2, comma 18, l. n. 335 del 1995 (come interpretato dall'art. 1, comma 280, l. n. 208 del 2015) - Applicabilità - Estensione a tutti i contributi accreditati su domanda - Contributi per il servizio militare di leva prestato prima del gennaio 1996 - Inclusione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23334 del 15/08/2025 (Rv. 676159 - 01) Ai lavoratori autonomi privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 si applicano le previsioni aventi ad oggetto il massimale contributivo ex art. 2, comma 18, l. n. 335 del 1995, nell'interpretazione autentica fornita dal legislatore con l'art. 1, comma 280, della l. n. 208 del 2015, che, in relazione all'ipotesi di contributi relativi a periodi anteriori al gennaio 1996 ma accreditati in data successiva, nel sancire l'inoperatività del massimale della base contributiva e pensionabile soltanto a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda, non traccia distinzioni di sorta e include tutti i contributi valorizzati su richiesta dell'interessato e, dunque, anche quelli riguardanti il servizio militare svolto in data anteriore al gennaio 1996.