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Assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennità -

Indennità di mobilità - Fondamento - Stato di disoccupazione di fatto - Rimozione de iure - Diritto alla ripetizione da parte dell’INPS - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23476 del 18/08/2025 (Rv. 675782 - 01) Il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l'INPS a ripetere l'indennità di mobilità versata, fondandosi quest'ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell'emolumento previdenziale, sotto l'egida dell'art. 38 Cost. (Principio affermato in relazione a una fattispecie nella quale il datore di lavoro, in conseguenza dell'intervenuto fallimento, non aveva potuto dare effettiva attuazione al dictum giudiziale di rintegrazione dei lavoratori).