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Assicurazione contro le malattie - maternita'

Assistenti di volo - Indennità di maternità - Criterio di determinazione avallato dalla giurisprudenza e non contestato dalla lavoratrice - Successivo mutamento giurisprudenziale - Conseguenze - Discriminazione diretta - Esclusione - Fattispecie.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 18449 del 07/07/2025 (Rv. 675826 - 01) In tema di indennità di maternità spettante alle assistenti di volo, il pagamento sulla base di un criterio di computo ritenuto legittimo e non contestato al momento della relativa erogazione non può essere interpretato come direttamente discriminatorio dei diritti della madre sulla base di una diversa interpretazione giurisprudenziale sopravvenuta, dovendosi piuttosto qualificare come inadempimento parziale della corrispondente obbligazione, tutelabile mediante gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato come direttamente discriminatoria, per violazione della normativa sulla tutela della maternità, la liquidazione, da parte dell'Inps, dell'indennità di maternità dovuta a un'assistente di volo, determinandola sulla base del computo dell'indennità di volo al 50% - alla stregua di un'interpretazione avallata dalla giurisprudenza e non contestata dalla lavoratrice - anziché al 100%, come successivamente invalso sulla scorta di sopravvenuto orientamento della giurisprudenza di legittimità).