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Assicurazione contro la disoccupazione

Contributi e prestazioni - indennita' - NASpI - Requisiti di accesso ex art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 - Criteri di computo.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19642 del 16/07/2025 (Rv. 675842 - 01) In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI), il requisito dei trenta giorni di lavoro effettivo, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 171, della l. n. 207 del 2024), è integrato da giornate di ferie e/o di riposo retribuito e da ogni giornata che dia luogo al diritto alla retribuzione e alla relativa contribuzione, inclusi i periodi non lavorativi del rapporto di lavoro con part-time verticale, mentre, con riferimento all'arco temporale dei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (entro i quali devono ricadere i predetti trenta giorni), non vanno computati i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni.