Diritto al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG - Impossibilità di far valere la prescrizione ex art. 2, comma 58, l. n. 350 del 2003 - Limitazione alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
In tema di rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 58, della l. n. 350 del 2003 - nella parte in cui non estende anche alle dichiarazioni presentate dopo il 30 giugno 1997 l'impossibilità di far valere la prescrizione da parte dell'amministrazione finanziaria -, dal momento che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 241 del 1997, i contribuenti non erano più obbligati a chiedere il rimborso delle eccedenze delle imposte versate, ma potevano compensare le stesse con i loro debiti erariali.
Corte di Cassazione, Sez. T, Ordinanza n. 26122 del 25/09/2025 (Rv. 676621-01)