Riscossione dei contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza forense - Art. 2 d.lgs. n. 37 del 1999 - Ruoli per i quali erano scaduti i termini di versamento alla data della relativa entrata in vigore - Obbligo del "non riscosso come riscosso" - Sussistenza - Ragioni - Emanazione della l. n. 228 del 2012 - Irrilevanza.
In tema di riscossione mediante ruolo dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, l'art. 2 del d.lgs. n. 37 del 1999, essendo entrato in vigore il 26 febbraio 1999, non ha fatto venir meno l'obbligo, a carico dei concessionari, di anticipare l'importo dei ruoli per i quali alla data anzidetta fossero già scaduti i termini di versamento (cd. "non riscosso come riscosso"), né il corrispondente diritto della stessa Cassa di riceverne l'ammontare, sul quale non ha inciso l'annullamento dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, previsto dall'art. 1, comma 527, della l. n. 228 del 2012.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25865 del 22/09/2025 (Rv. 676359-01)