Giudizi di responsabilità sanitaria - Consulenza tecnica d’ufficio - Omessa osservanza della “collegialità qualificata” ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Conseguenze - Nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo - Fondamento - Fattispecie.
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare la necessaria "collegialità qualificata" ex art. 15 della l. n. 24 del 2017 è affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di atto privo di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo e rispondente a una specifica esigenza di carattere pubblicistico. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza basata su una consulenza tecnica affidata a una pluralità di specialisti, nessuno dei quali medico legale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 34085 del 24/12/2025 (Rv. 677229 - 01)
RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 191