Procura - Art. 125, comma 2, c.p.c. - Possibilità di esercizio nelle forme previste dall’art. 83 c.p.c. - Apposizione della procura nei modi previsti dal comma 3 dell’art. 83 c.p.c. - Condizioni - Sussistenza.
In materia di procura alle liti, la facoltà, riconosciuta dall'art. 125, comma 2, c.p.c., di rilasciare la procura al difensore dopo la notifica dell'atto di citazione, purché prima della costituzione della parte rappresentata, può essere esercitata in una qualsiasi delle forme previste dall'art. 83 c.p.c., e, pertanto, anche ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, mediante apposizione della procura stessa in calce o a margine di uno degli atti ivi indicati o su un foglio separato, purché materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, con l'autentica del difensore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 11402 del 27/04/2026 (Rv. 678598 - 01)
RIFERIMENTI NORMATIVI: Cod_Proc_Civ_art_83, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_365
Utilizziamo cookie e tecnologie simili per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito web.