Ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 11417 del 27/04/2026 (Rv. 677853 - 01)
Termine decadenziale ex art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Indennità del custode giudiziario - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall'art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., poiché la figura del custode, pur inquadrabile nell'ampio genus degli ausiliari di giustizia, è atipica, in essa ricadendo incarichi diversi definiti in altro modo dalle norme, e si differenzia dalle altre figure in quanto il suo ausilio non viene richiesto dal giudice al fine di acquisire un contributo alla formazione di un sapere tecnico-scientifico, in vista della soluzione di una controversia, ma è necessario per lo svolgimento di un'attività di carattere esecutivo, conservativa del bene e di amministrazione per tutta la durata del procedimento, che non si espleta in un unico atto e si esaurisce con la cessazione dell'attività stessa.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 11417 del 27/04/2026 (Rv. 677853 - 01)
RIFERIMENTI NORMATIVI: Cod_Proc_Civ_art_65