Persone giuridiche - Rappresentanza processuale - Procura rilasciata dal legale rappresentante - Spendita del potere - Onere di contestazione - Contenuto
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che conferisce il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare la propria qualità, essendo sufficiente l'indicazione della funzione e del potere esercitato, normalmente verificabili mediante pubblici registri; spetta, pertanto, alla controparte che intenda contestare l'effettiva esistenza del potere rappresentativo proporre una eccezione specifica e tempestiva, indicando anche le ragioni per cui tale circostanza non sia verificabile mediante la consultazione dei registri pubblici.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11255 del 27/04/2026 (Rv. 678654 - 01)
RIFERIMENTI NORMATIVI: Cod_Civ_art_2328, Cod_Civ_art_2384, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_75, Cod_Proc_Civ_art_77, Cod_Civ_art_83
Utilizziamo cookie e tecnologie simili per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito web.