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Domanda giudiziale frazionamento del credito risarcitorio - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33673 del 22/12/2025 (Rv. 677357 - 01)

Conseguenze - improponibilità della seconda domanda - impossibilità della relativa riproposizione - irrilevanza - fondamento - fattispecie.

 

L'improponibilità della domanda successiva, con la quale sia stato richiesto il risarcimento di un danno derivante dal medesimo fatto lesivo, essendo preordinata ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, sussiste anche nel caso in cui la stessa non possa essere riproposta. (Nella specie - relativa a un caso in cui, in pendenza del giudizio per il risarcimento del danno materiale, era passata in giudicato la statuizione conclusiva di un secondo giudizio nel quale il danneggiato aveva invocato il risarcimento di quello non patrimoniale derivante dal medesimo sinistro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità della seconda domanda, sul presupposto che, al momento della relativa proposizione, l'attore avrebbe potuto modificare il petitum della prima - ancora sub judice - e che i due giudizi sarebbero potuti essere riuniti).

 

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33673 del 22/12/2025 (Rv. 677357 - 01)

RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 2059, Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 88