Difensori - Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33756 del 23/12/2025 (Rv. 677163 - 01)
Decreto Di Liquidazione Del Compenso - Revocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa . (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale, rigettando l'opposizione proposta, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, avverso un decreto di riduzione officiosa del compenso già liquidato in precedenza, aveva ritenuto che l'errore del giudice nella determinazione dei compensi possa essere emendato con il provvedimento di correzione o all'esito di un procedimento di revocazione, volti ad evitare responsabilità per erronea liquidazione ai sensi della disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa, anche considerato che detta opposizione non è atto di impugnazione, ma introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33756 del 23/12/2025 (Rv. 677163 - 01)
RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Proc. Civ. art. 287, Cod. Proc. Civ. art. 395