Patrocinio a spese dello Stato - Decreto di liquidazione del compenso - Revocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa (Nella specie la S.C. ha affermato tale principio, accogliendo il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione proposta ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002 nei confronti di un decreto di riduzione del compenso professionale già liquidato con precedente provvedimento ritenuto poi dal Tribunale suscettibile di correzione di errore materiale anche in assenza di opposizione, al fine di evitare responsabilità per erronea liquidazione ai sensi dell'art. 172 del richiamato d.p.r.).
Difensori - gratuito patrocinio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33756 del 23/12/2025 (Rv. 677163 - 02)
RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Proc. Civ. art. 287