Rapporti di parentela - Godimento di lunga durata - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza solo in assenza di rapporti particolari tra le parti, quali quelli di parentela, in base ai quali è legittimo dedurre l'esistenza di una mera detenzione.(Nella specie, la S.C. ha escluso che l'avere modificato e ristrutturato l'immobile per adibirlo ad uso proprio del ricorrente e ad esercizio di attività commerciale, pur in presenza di detenzione ultraventennale dei beni, costituissero atti di interversione del possesso alla luce dello stretto legame di parentela con il proprietario dell'immobile, padre del ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 31126 del 28/11/2025 (Rv. 676320-01)
RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1144, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2729
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