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Garanzie della esecuzione appalto di opere pubbliche - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 33567 del 22/12/2025 (Rv. 676412 - 01)

Risoluzione per grave inadempimento dell’appaltatore - obbligo di redazione dello stato di consistenza prima dell’escussione della garanzia prestata per l’esecuzione dell’opera - sussistenza - fondamento.

In tema di appalto di opere pubbliche, la stazione appaltante, ove abbia comunicato all'appaltatore la risoluzione del contratto, deve disporre la redazione dello stato di consistenza, con preavviso di venti giorni, entro un lasso di tempo ragionevole che, benché non espressamente individuato dalla legge, può essere fissato, in virtù del principio di buona fede, in sei mesi dalla comunicazione della risoluzione, termine che lo stesso legislatore ha considerato ragionevole sia in tema di escussione della fideiussione ex art. 1957 c.c., che in tema di appalto ex art. 187, d.m. n. 145 del 2000, con la conseguenza che il suo inutile decorso determina l'estinzione della garanzia, anche se autonoma, concessa a favore della stazione appaltante.

 

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 33567 del 22/12/2025 (Rv. 676412 - 01)

RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Civ. art. 1957