Appalto di opere pubbliche - Superamento del termine di collaudo ex art. 5 l. n. 741 del 1981 - Diritto dell’appaltatore al saldo del compenso - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione - Collaudo tardivo - Effetto interruttivo del decorso del termine prescrizionale - Inidoneità - Fondamento.
In tema di appalti pubblici, scaduto il termine per l'esecuzione del collaudo da parte della P.A., ai sensi dell'art. 5, l. n. 741 del 1981, ratione temporis vigente, il dies a quo per la maturazione della prescrizione ordinaria del diritto dell'appaltatore al saldo del compenso pattuito decorre dalla data di ultimazione dei lavori, restando irrilevante, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il successivo collaudo tardivo, poiché i termini di cui alla predetta norma non sono disponibili da parte della P.A., che risulta così avere consumato, limitatamente a tali fini, il relativo potere pubblicistico, dovendosi equiparare il tardivo collaudo a rifiuto di collaudo o a mancato collaudo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29191 del 05/11/2025 (Rv. 676867-01)