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Capitolato

Appalto di opere pubbliche - “Ius variandi” esercitato dalla stazione appaltante - Equo compenso in favore dell’appaltatore - Condizioni - Variazioni eccedenti il quinto - Ulteriore verifica del notevole pregiudizio economico - Necessità - Esclusione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 23841 del 25/08/2025 (Rv. 675928 - 01) In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore ha diritto all'equo compenso ex art. 13, comma 5, del d.P.R. n. 1063 del 1962, quando le variazioni richieste dal committente eccedano di un quinto le quantità originariamente pattuite, senza necessità di provare che ciò abbia determinato un notevole pregiudizio economico in danno dell'impresa, poiché la norma - interpretata non solo secondo il senso letterale delle parole, nella specie insufficiente a chiarirne il significato, ma anche secondo la "mens legis", ed alla luce della successiva evoluzione del quadro normativo - prefigura, in presenza di variazioni eccedenti il quinto, una presunzione "iuris et de iure" in ordine alla sussistenza del notevole pregiudizio economico.