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Esecuzione del contratto - giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere

Appalto di opere pubbliche - Revisione prezzi - Giurisdizione del giudice ordinario - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23255 del 14/08/2025 (Rv. 675978 - 01) In tema di appalto di opere pubbliche, qualora si discuta non della debenza del compenso revisionale (già riconosciuta dalla P.A., nella specie, in applicazione dell'art. 2 della l. n. 37 del 22.2.1973 ratione temporis vigente), ma della sua misura o del termine iniziale di decorrenza, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché la P.A. ha già consumato il proprio potere discrezionale, riconoscendo l'incremento dei costi dell'appalto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo aver rilevato che l'amministrazione comunale con suo provvedimento aveva riconosciuto il diritto alla revisione dei prezzi, aveva poi declinato la giurisdizione relativa alla misura e decorrenza).