Rimessione in termini - Modalità - Sindacato del giudice di appello - Regressione del processo - Esclusione - Fondamento.
Il giudice di secondo grado, investito con specifico motivo di appello della questione relativa alle modalità della rimessione in termini, una volta accertato che la parte non ha depositato tempestivamente la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., stante l'effetto devolutivo del gravame, deve esercitare il sindacato sulle concrete modalità della rimessione mediante la valutazione della legittimità del tardivo deposito dell'atto difensivo e non attraverso la concessione, sia pur a tutte le parti, di un nuovo termine, poiché ciò determinerebbe una non consentita regressione del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30755 del 22/11/2025 (Rv. 677070-01)
RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 342