Giudizio di rinvio - Notificazione del ricorso in riassunzione eseguita impersonalmente agli eredi - Nullità - Costituzione del de cuius nel giudizio di legittimità - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, la notificazione dell'atto di riassunzione, dovendo essere eseguita alla parte personalmente, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. richiamati dall'art. 392, comma 2, c.p.c., è nulla ove effettuata impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius, anche se questi era costituito nel giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 26357 del 29/09/2025 (Rv. 676679-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_392