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Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi)

Obbligazioni solidali - Sentenza di condanna - Mancata impugnazione di uno dei coobbligati - Effetti - Passaggio in giudicato - Inopponibilità della sentenza favorevole agli altri - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 19444 del 15/07/2025 (Rv. 675729 - 02)

In tema di obbligazioni solidali, la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte di uno dei debitori solidali soccombenti, ove si tratti di giudizio avente ad oggetto un rapporto obbligatorio scindibile, determina il passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti, ancorché altri condebitori abbiano proposto impugnazione, non trovando applicazione, in tal caso, la regola dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente di opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra questi e altro condebitore, la quale opera solo se il condebitore che intende avvalersene non abbia partecipato al relativo giudizio.

  • Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324
  • Massime precedenti: Massime precedenti Vedi: N. 26992 del 2018 Rv. 651013 - 01, N. 28267 del 2021 Rv. 662458 - 01, N. 24728 del 2018 Rv. 650662 - 01