Skip to main content

Divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - formazione delle porzioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 15/09/2025 (Rv. 676026-01)

Criteri - Caratteristiche oggettive degli immobili da dividere - Aspetti strutturali e funzionali - Dovere del giudice di attenersi ad essi - Sussistenza - Caratteristiche soggettive - Rilevanza - Esclusione - Limiti.

In sede di scioglimento della comunione, il giudice di merito, ai fini della formazione delle porzioni corrispondenti alle quote ideali spettanti a ciascun condividente, deve tener conto esclusivamente delle caratteristiche oggettive degli immobili dividendi, ossia degli aspetti strutturali e di quelli funzionali, ma non anche di quelle soggettive, quali l'attuale destinazione del bene impressa dalle parti o la conflittualità esistente tra le stesse, che possono, invece, rilevare nella sola fase successiva dell'attribuzione delle porzioni, in luogo del sorteggio in caso di quote uguali.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 15/09/2025 (Rv. 676026-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0718, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0727