Divieto di frazionamento del credito - Distinte domande risarcitorie per danni alle cose e alla persona - Definizione del primo giudizio per transazione - Improponibilità della seconda domanda - Esclusione - Fondamento.
In tema di abusivo frazionamento del credito, laddove il danneggiato abbia instaurato due distinti giudizi per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona e nel primo di essi sia intervenuta una transazione, la seconda domanda non è improponibile, non ravvisandosi il rischio di giudicati contrastanti, che rappresenta la ratio fondamentale del divieto del frazionamento suddetto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33854 del 23/12/2025 (Rv. 677189 - 01)
RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Civ. art. 2043, Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 88