Processo equo - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24404 del 02/09/2025 (Rv. 676241-01)
Termine ragionevole Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno non patrimoniale da ansia o turbamento per il ritardo - Persona giuridica - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della l. n. 89 del 2001, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata secondo cui l'avvicendamento nella carica di amministratore della società ricorrente aveva comportato una limitata permanenza in tale carica dei suoi rappresentanti impedendo il protrarsi del turbamento psichico per un tempo sufficiente a determinare un danno non patrimoniale).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24404 del 02/09/2025 (Rv. 676241-01)
