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Scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - Corte di Cassazione, Sez.2 - , Ordinanza n. 2050 del 30/01/2026 (Rv. 676947 - 01)

Risoluzione per inadempimento - Risoluzione parziale del contratto ad esecuzione istantanea - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti. (Nella specie, la S.C. ha affermato la configurabilità della risoluzione parziale quanto al contratto di permuta di un terreno edificabile con le plurime e autonome unità delle costruzioni da realizzare sul terreno trasferito).

ùCorte di Cassazione, Sez.2 - , Ordinanza n. 2050 del 30/01/2026 (Rv. 676947 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1555