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Regolamento di competenza - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 28976 del 03/11/2025 (Rv. 677017-03)

Accoglimento della domanda principale e declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale per ragioni di incompetenza - Impugnazione della statuizione di inammissibilità da parte del resistente - Regolamento di competenza - Necessità.

Nel rito del lavoro, avverso la sentenza con cui sia stata accolta la domanda principale e dichiarata inammissibile quella riconvenzionale per ragioni di competenza, il resistente che voglia censurare la mancata cognizione di quest'ultima è tenuto a proporre non già l'appello, bensì il regolamento necessario di competenza, anche se il giudice, al solo fine della ritenuta inammissibilità della riconvenzionale, abbia proceduto alla qualificazione giuridica del rapporto posto alla base della medesima.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 28976 del 03/11/2025 (Rv. 677017-03)

RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409, Cod. Proc. Civ. art. 418