Facoltà discrezionale ed esclusiva del giudice della causa riassunta - Mancato esercizio - Incensurabilità - Ragioni.
Le parti non sono legittimate a dolersi della mancata proposizione del regolamento di competenza d'ufficio, ex art. 45 c.p.c., da parte del giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta a seguito di pronuncia d'incompetenza, trattandosi di uno strumento discrezionale nell'esclusiva disponibilità del giudice non volto a supplire al mancato utilizzo del mezzo d'impugnazione messo a disposizione della parte dall'art. 42 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30761 del 22/11/2025 (Rv. 676976-01)
RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Proc. Civ. art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 42