Difensore d'ufficio - Istanza di liquidazione delle competenze professionali - Presupposto - Richiesta intempestiva - Conseguenze - Fondamento.
L'istanza di liquidazione delle competenze spettanti al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 implica il già intervenuto esperimento infruttuoso delle procedure per il recupero del credito professionale, sicché qualora essa sia intempestiva - in quanto il professionista non sia ancora in grado di dare prova del relativo presupposto - l'azione si consuma definitivamente e la domanda non può essere utilmente riproposta, in ossequio sia ai principi di ragionevole durata dei procedimenti e irrevocabilità dei provvedimenti giurisdizionali sia al principio di autoresponsabilità parametrato alle qualificate competenze professionali dell'avvocato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33762 del 23/12/2025 (Rv. 677165 - 01)
RIFERIMENTI_NORMATIVI: Cod. Proc. Civ. art. 324