La disciplina dei rapporti con la controparte assistita da collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 3 agosto 2020La disciplina dei rapporti con la controparte assistita da collega
L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 cdf, già art. 27 codice previgente). La violazione di tale disciplina costituisce illecito disciplinare a prescindere dalla prova di un danno effettivo alla controparte.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 3 agosto 2020
La disciplina dei rapporti con la controparte assistita da collega …...
La disciplina dei rapporti con la controparte assistita da collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 17 luglio 2020La disciplina dei rapporti con la controparte assistita da collega
L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 cdf, già art. 27 codice previgente). La violazione di tale disciplina costituisce illecito disciplinare a prescindere dalla prova di un danno effettivo alla controparte.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 17 luglio 2020 …...
I limiti deontologici nei rapporti con la controparte assistita da collega valgono anche per l’avvocato che agisce in proprio - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 17 luglio 2020 I limiti deontologici nei rapporti con la controparte assistita da collega valgono anche per l’avvocato che agisce in proprio
L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale, alla quale può indirizzare corrispondenza esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, in tal caso inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste (art. 41 cdf, già art. 27 codice previgente). Ciò vale anche per l’avvocato che agisca in proprio e non come difensore di terzi (Nel caso di specie, l’avvocato in proprio aveva scritto alla propria controparte personalmente, senza inviarne copia per conoscenza ai colleghi avversari costituiti nel giudizio in corso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 17 luglio 2020 …...
L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 28 ottobre 2019L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale
Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdf, già art. 27 codice previgente). Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito. Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 28 ottobre 2019 …...
Art. 41 (già art. 27) del codice deontologico forense – Tassatività delle eccezioni al divieto di corrispondenza con la controparte munita di difensore – Esclusione – Fondamento – Fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17534 del 04/07/2Avvocato - giudizi disciplinari - Art. 41 (già art. 27) del codice deontologico forense – Tassatività delle eccezioni al divieto di corrispondenza con la controparte munita di difensore – Esclusione – Fondamento – Fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17534 del 04/07/2018
Sia nel codice deontologico relativo alla professione forense previgente, che in quello attualmente in vigore, l'elencazione delle eccezioni al divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte ha una portata meramente esemplificativa, rientrandovi anche le ipotesi, non specificamente previste, nelle quali il collega della controparte sia stato informato o la corrispondenza sia stata inviata anche a lui e non siano rilevabili elementi idonei a denotare una mancanza di lealtà e correttezza nell'operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza. Tra dette eccezioni va, pertanto, ricondotto l'invio di una lettera raccomandata alla controparte, nella quale - senza richiedersi alla stessa il compimento di determinati comportamenti - siano fornite informazioni di fatti significativi nell'ambito dei rapporti intercorsi tra le parti, come l'avvenuto pagamento del debito da parte dei propri assistiti, posto che una simile corrispondenza ha contenuto di natura sostanziale e risulta diretta ad evitare l'inizio di procedure esecutive od altre iniziative pregiudizievoli, rivelando una finalità di prevenzione non dissimile da quella di molte delle eccezioni annoverate nella predetta elencazione non tassativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva sanzionato con l'ammonimento un avvocato per aver inviato, non solo direttamente al legale della parte antagonista, ma anche per conoscenza a quest'ultima, insieme con l'assegno circolare ad essa intestato ad estinzione del debito dei propri assistiti, una lettera raccomandata, contenente alcune contestazioni ad un conteggio asseritamente non corrispondente al tariffario forense effettuato dal collega avversario).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17534 del 04/07/2018 …...
Le eccezioni al divieto di corrispondenza con la controparte munita di difensore (art. 41 cdf, già art. 27, codice deontologico forense) non hanno carattere tassativo - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018Le eccezioni al divieto di corrispondenza con la controparte munita di difensore (art. 41 cdf, già art. 27, codice deontologico forense) non hanno carattere tassativo - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018
Sia nel codice deontologico relativo alla professione forense previgente, che in quello attualmente in vigore, l’elencazione delle eccezioni al divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte ha una portata meramente esemplificativa, rientrandovi anche le ipotesi, non specificamente previste, nelle quali il collega della controparte sia stato informato o la corrispondenza sia stata inviata anche a lui e non siano rilevabili elementi idonei a denotare una mancanza di lealtà e correttezza nell’operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza. Tra dette eccezioni va, pertanto, ricondotto l’invio di una lettera raccomandata alla controparte, nella quale – senza richiedersi alla stessa il compimento di determinati comportamenti – siano fornite informazioni di fatti significativi nell’ambito dei rapporti intercorsi tra le parti, come l’avvenuto pagamento del debito da parte dei propri assistiti, posto che una simile corrispondenza ha contenuto di natura sostanziale e risulta diretta ad evitare l’inizio di procedure esecutive od altre iniziative pregiudizievoli, rivelando una finalità di prevenzione non dissimile da quella di molte delle eccezioni annoverate nella predetta elencazione non tassativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva sanzionato con l’ammonimento un avvocato per aver inviato, non solo direttamente al legale della parte antagonista, ma anche per conoscenza a quest’ultima, insieme con l’assegno circolare ad essa intestato ad estinzione del debito dei propri assistiti, una lettera raccomandata, contenente alcune contestazioni ad un conteggio asseritamente non corrispondente al tariffario forense effettuato dal collega avversario).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018 …...
L’avvocato non può contattare né ricevere la controparte senza il consenso del collega avversario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 236L’avvocato non può contattare né ricevere la controparte senza il consenso del collega avversario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 236
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, senza avvisare il collega difensore, contatti direttamente la controparte invitandola ad una incontro per la definizione della controversia, riceva la parte nel proprio studio senza la presenza del difensore e non avvisi il collega dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse in sua presenza o che intrattenga rapporti diretti di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, senza indirizzare a quest’ultimo copia della stessa.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 236 …...
La disciplina dei rapporti con la controparte assistita da collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 236La disciplina dei rapporti con la controparte assistita da collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 236
L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 ncdf, già art. 27 cdf). La violazione di tale disciplina costituisce illecito disciplinare a prescindere dalla prova di un danno effettivo alla controparte.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 236 …...
La sfiducia nei confronti del collega non giustifica l’invio in copia conoscenza di corrispondenza alla controparte personalmente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 159La sfiducia nei confronti del collega non giustifica l’invio in copia conoscenza di corrispondenza alla controparte personalmente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 159
L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 ncdf, già art. 27 cdf). (Nel caso di specie, il professionista aveva spedito l’assegno di un proprio cliente al collega avversario e, in copia conoscenza, alla controparte personalmente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 159 …...
Corrispondenza direttamente alla controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 49La ratio dell’art. 41 nuovo codice deontologico
La ratio dell’art. 41 ncdf, già art. 27 cdf (secondo cui l’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti) è quella di riconoscere all’Avvocato la funzione di esclusivo referente del proprio assistito, al fine di preservarlo da eventuali comportamenti inappropriati e sleali della controparte.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 49
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Intimidire la controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 49Illecito intimidire la controparte al fine di indurla a desistere o transigere
Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, in violazione del divieto di cui all’art. 41 ncdf (già art. 27 cdf), indirizzi la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, prospettandole asseriti pregiudizi economici al fine di indurla a desistere o transigere la controversia (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto direttamente alla propria controparte, pur sapendola assistita da un legale, intimandole di soppesare “con molta prudenza” la propria posizione).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 49
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Illecito intimidire la controparte al fine di indurla a desistere o transigere - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 49Illecito intimidire la controparte al fine di indurla a desistere o transigere - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 49
Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, in violazione del divieto di cui all’art. 41 ncdf (già art. 27 cdf), indirizzi la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, prospettandole asseriti pregiudizi economici al fine di indurla a desistere o transigere la controversia (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto direttamente alla propria controparte, pur sapendola assistita da un legale, intimandole di soppesare “con molta prudenza” la propria posizione).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 49 …...
Contatto diretto con la controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 12L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale
Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cdf, ora art. 41 ncdf). Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito. Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attivita` immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 12 …...
L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 219L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 219
Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cdf, ora art. 41 ncdf). Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 219 …...
La disciplina dei rapporti con la controparte assistita da collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 giugno 2016, n. 157La disciplina dei rapporti con la controparte assistita da collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 giugno 2016, n. 157
L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 ncdf, già art. 27 cdf).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 giugno 2016, n. 157 …...
La disciplina dei rapporti con la controparte assistita da collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 107La disciplina dei rapporti con la controparte assistita da collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 107
L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 ncdf, già art. 27 cdf).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 107 …...
L’avvocato non può contattare né ricevere la controparte senza il consenso del collega avversario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 aprile 2016, n. 79L’avvocato non può contattare né ricevere la controparte senza il consenso del collega avversario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 aprile 2016, n. 79
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, senza avvisare il collega difensore, contatti direttamente la controparte invitandola ad una incontro per la definizione della controversia, riceva la parte nel proprio studio senza la presenza del difensore e non avvisi il collega dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse in sua presenza o che intrattenga rapporti diretti di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, senza indirizzare a quest’ultimo copia della stessa.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 aprile 2016, n. 79 …...
Illecito intimidire la controparte al fine di indurla a transigere - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241Illecito intimidire la controparte al fine di indurla a transigere - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241
Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, in violazione del divieto di cui all’art. 41 ncdf (già art. 27 cdf), indirizzi la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, prospettandole asseriti pregiudizi economici al fine di indurla a transigere la controversia (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto direttamente alla propria controparte, in una controversia che lo vedeva personalmente coinvolto, intimandole di rinunciare al proprio credito nei suoi confronti a pena, altrimenti, di gravi conseguenze economiche. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241 …...
L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 dicembre 2014, n. 211L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 dicembre 2014, n. 211
Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cdf, ora art. 41 ncdf). Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 dicembre 2014, n. 211 …...
Obbligo di corrispondere con il collega e (inevaso) impegno della controparte di avvisarlo personalmente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 settembre 2012, n. 129Obbligo di corrispondere con il collega e (inevaso) impegno della controparte di avvisarlo personalmente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 settembre 2012, n. 129
E’ obbligo deontologico, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, di non prendere accordi con la controparte né comunque a partecipare ad accordi intervenuti con la stessa, quando sia assistita da un avvocato, senza che quest’ultimo sia avvertito; tale obbligo sussiste anche in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 settembre 2012, n. 129 …...
L’avvocato non può contattare né ricevere la controparte senza il consenso del collega avversario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 aprile 2012, n. 60L’avvocato non può contattare né ricevere la controparte senza il consenso del collega avversario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 aprile 2012, n. 60
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, senza avvisare il collega difensore, contatti direttamente la controparte invitandola ad una incontro per la definizione della controversia, riceva la parte nel proprio studio senza la presenza del difensore e non avvisi il collega dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse in sua presenza o che intrattenga rapporti diretti di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, senza indirizzare a quest’ultimo copia della stessa.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 aprile 2012, n. 60 …...
Definizione transattiva della lite direttamente con la controparte – Illecito disciplinare – Sussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 200Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto con i colleghi – Definizione transattiva della lite direttamente con la controparte – Illecito disciplinare – Sussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 200
Viola l’art. 27 c.d.f. ed i principi deontologici di lealtà e correttezza il professionista il quale, prendendo direttamente accordi con la controparte assistita da un avvocato, tratti e definisca la transazione della lite tra essi pendente, per di più approfittando delle circostanze di tempo e luogo date dall’imminente esecuzione del pignoramento nei confronti della stessa controparte.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 200 …...
Rapporti con i colleghi – Dovere di lealtà e correttezza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2008, n. 87Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di lealtà e correttezza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2008, n. 87
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, integrante gli estremi della violazione dell’art. 27 c.d.f. e meritevole della sanzione dell’avvertimento, l’avvocato che accetti l’incarico professionale di assistere la propria segretaria (con la quale abbia peraltro una relazione) nel procedimento di separazione personale, invitando e ricevendo in studio il marito in assenza del suo legale al fine di ottenere il consenso alla separazione.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 settembre 2008, n. 87 …...
Corrispondenza inviata direttamente alla controparte – Invio di copia al legale avversario – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 settembre 2007, n. 122Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Corrispondenza inviata direttamente alla controparte – Invio di copia al legale avversario – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 settembre 2007, n. 122
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che invii una lettera direttamente alla controparte mandandone una copia al legale avversario per sollecitare la stessa ad una condotta collaborativa. Il codice deontologico, infatti, nel sancire il divieto di corrispondenza prevede delle eccezioni relative all’ipotesi in cui il professionista debba richiedere alla controparte “particolari comportamenti o intimare messe in mora ed evitare trascrizioni o decadenze” e sempre peraltro a condizione che ne venga inviata una copia, per conoscenza, al legale avversario. (Nella specie il professionista è stato assolto).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 settembre 2007, n. 122 …...
Contatti diretti con la controparte – Intervenuta transazione tra le parti – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 dicembre 2005, n. 152Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Dovere di colleganza – Contatti diretti con la controparte – Intervenuta transazione tra le parti – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 dicembre 2005, n. 152
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, senza avvisare il collega difensore, contatti direttamente la controparte invitandola ad una incontro per la definizione della controversia, riceva la parte nel proprio studio senza la presenza del difensore e non avvisi il collega dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse in sua presenza. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 dicembre 2005, n. 152 …...
Rapporti con i terzi – Contatti diretti con la controparte – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 maggio 2004, n. 137Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Rapporti con i colleghi – Rapporti con i terzi – Contatti diretti con la controparte – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 maggio 2004, n. 137
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che pur sapendo che la controparte era assistita da un difensore la contatti direttamente con l’intento, peraltro, di concludere con la stessa un accordo transattivo, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, che l’incontro abbia prodotto o meno i suoi effetti. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 maggio 2004, n. 137 …...
Rapporti con la controparte – Contatti diretti – Espressioni offensive e minacciose – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 maggio 2002, n. 59Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Contatti diretti – Espressioni offensive e minacciose – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 maggio 2002, n. 59
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che contatti la controparte sul proprio cellulare e usi nei suoi confronti espressioni offensive e minacciose. (L’art. 27 c.d., infatti, prevede un’eccezione alla regola del divieto di prendere contatti diretti con la controparte nel caso in cui si debba “richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora, o evitare prescrizioni o decadenze” e riguarda solo contatti epistolari; non rientra, pertanto, nella previsione normativa la telefonata nella quale l’avvocato minacciava la controparte di “mandarla in galera per malversazione e falso in bilancio”. Nella specie e’ stata confermata la sanzione dell’avvertimento). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 maggio 2002, n. 59 …...