Gli stimatori dei beni immobili pignorati (art. 568 c.p.c.)
Vengono nominati nei casi in cui debba essere determinato il valore di beni immobili.
L'art. 568 del c.p.c. recita " Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile si determina a norma dell'art. 15 1^ comma (ossia moltiplicando l'importo del reddito dominicale del terreno o
della rendita catastale del fabbricato per determinati coefficienti fissi indicati dalla norma stessa)".
Recita inoltre che qualora il Giudice ritiene che il valore così determinato sia manifestamente inadeguato lo stesso può essere determinato dal Giudice stesso sulla base di elementi forniti dalle
parti e di quelli che può fornirgli un esperto da lui nominato.
La stessa norma fa riferimento all'art. 161 delle disposizioni di attuazione per quanto attiene il giuramento indispensabile al fine dello svolgimento dell'incarico.