I traduttori ( art. 68 cpc)
Quando, nel corso della causa, occorre procedere all'esame e traduzione di documenti prodotti in lingua straniera non conosciuta dal Giudice, lo stesso può nominare un traduttore.
Si precisa che la nomina viene fatta solo per la traduzione di documenti prodotti in corso di causa in quanto tutti gli atti processuali in senso proprio devono essere redatti in lingua italiana.
Si precisa, solo per un miglior chiarimento che la differenza tra i traduttori e gli interpreti sta nel fatto che i primi devono tradurre una dichiarazione scritta, gli altri orale.