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Separazione - sentenza non definitiva di separazione con prosecuzione del giudizio per la decisione sulle istanze di addebito

separazione - sentenza non definitiva di separazione con prosecuzione del giudizio per la decisione sulle istanze di addebito.

Sentenza di separazione - sentenza non definitiva di separazione con prosecuzione del giudizio per la decisione sulle istanze di addebito.

Corte Suprema di Cassazione Giurisprudenza Civile e Penale - Sentenza n.15248 del 3 dicembre 2001- (Sezioni Unite Civili - Presidente N. Marvulli - Relatore G. Graziadei)

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N. A. il 1° luglio 1992 ha chiesto al Tribunale di Roma di pronunciare la separazione dalla moglie M. A. C. e di dichiarare alla medesima addebitabile la crisi del .rapporto coniugale.

La C. ha chiesto a sua volta che la separazione venisse addebitata al marito.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 18 luglio-27 settembre 1997, ha pronunciato la separazione ed ha rimesso al prosieguo della causa la decisione sulle contrapposte istanze di addebito e sulle altre questioni economiche, considerando che tale statuizione parziale, a fronte dell'accertamento dell'oggettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, era consentita dall'art. 4 nono comma della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74), ove prevede lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva, quando il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, in ragione dell'applicabilità di tale nonna anche al giudizio di separazione (art. 23 di detta legge n. 74 del 1987), ed era comunque consentita dalle disposizioni generali degli artt. 277 secondo comma e 279 secondo comma n. 5, per l'autonomia della domanda di addebito rispetto alla domanda di separazione.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 6 giugno-21 luglio 1999, accogliendo sul punto il gravame proposto dalla C., ha pregiudizialmente rilevato, che la stessa aveva interesse processuale e sostanziale a denunciare l'inosservanza del Tribunale all'obbligo di decidere unitariamente e contestualmente sulla separazione e sull'addebito, ed ha ritenuto fondata la deduzione, annullando la predetta sentenza non definitiva.

In adesione alla giurisprudenza di legittimità, e segnatamente richiamando i criteri enunciati in analoga controversia da Cass. 13 agosto 1998 n. 7945, il Giudice d'appello ha affermato che il divieto di scindere e di differire al prosieguo la soluzione della problematica sull'addebito discende:

- dall'unicità del modello legale della separazione personale dei coniugi, ostativa ad un'indagine e decisione distinta su mere modalità della separazione stessa;

- dalla lettera dell'art. 151 cod. civ., il quale espressamente colloca la dichiarazione di addebito nell'ambito della pronuncia di separazione;

- dall'inapplicabilità degli arti. 277 e 279 cod. proc. civ., rispetto ad un'istanza di parte priva della qualità di autonoma domanda;

- dalla non estensibilità al giudizio di separazione della regola posta dal citato art. 4 nono comma della legge n. 898 del 1970, dato che la possibilità di pronunciare con sentenza parziale il divorzio, rinviando la decisione sull'assegno, dipende dal carattere esclusivamente economico di tale decisione, cui non è assimilabile la pronuncia sull'addebito, inerente anche allo stato personale dei coniugi.

L'A., con ricorso notificato il 3 gennaio 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello, formulando tre censure.

Con il primo motivo, il ricorrente fa propria l'affermazione del Tribunale d'ammissibilità di pronuncia non definitiva di separazione, ripropone le relative argomentazioni, ed aggiunge che la soluzione seguita dalla Corte d'appello sostanzialmente elude le innovazioni in materia di divorzio introdotte dalla legge n. 74 del 1987, ove consente la domanda di divorzio alla duplice condizione che siano decorsi tre anni dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nel giudizio di separazione e che sia passata in giudicato la sentenza di separazione, perché conferisce ad uno dei coniugi la possibilità di procrastinare la formazione di tale giudicato ben oltre quel triennio, con arbitrario differimento della proponibilità della domanda di divorzio.

Il secondo motivo del ricorso rinnova la tesi della inammissibilità dell'appello per difetto d'interesse, osservando che la C. non era legittimata ad impugnare la pronuncia di separazione, la quale rispondeva a quanto lei stessa aveva sollecitato concordando con il marito sul verificarsi di insuperabili contrasti  coniugali, ed inoltre aveva implicitamente rinunciato alla propria richiesta di addebito, dato che all'udienza presidenziale non aveva espressamente riproposto l'istanza, limitandosi a domandare la sentenza di separazione.

Con il terzo motivo del ricorso si critica la Corte d'appello per non aver esaminato ed accolto l'eccezione secondo cui era inammissibile l'istanza d'addebito proposta dalla C., in quanto inserita in una memoria depositata oltre il termine concesso dagli artt. 166 e 167 cod. proc. civ. e 4 sesto comma della legge n. 898 del 1970.

La C. ha presentato controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Il ricorso è stato assegnato alla Sezione prima civile, la quale, con ordinanza n. 1005 del 22 settembre-10 novembre 2000, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, osservando che la questione sollevata dall'A. con il primo motivo del ricorso presenta una particolare importanza, anche per il reiterato discostarsi dei giudici di merito dall'orientamento della giurisprudenza di cassazione e per le critiche alla stessa opposte da autorevole dottrina.

La causa è stata rimessa a queste Sezioni unite, a norma dell'art. 374 secondo comma (seconda ipotesi) cod. proc. civ..

La Difesa della C. ha presentato ulteriore memoria illustrativa ed anche note in replica alle conclusioni del Procuratore generale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il secondo motivo del ricorso, riguardando l'ammissibilità dell'appello, deve essere scrutinato con priorità.

Il motivo è infondato.

L'interesse del coniuge, convenuto con azione di separazione ed istanza di addebito, a dedurre con l'appello l'invalidità della sentenza parziale di separazione resa in primo grado, per l'asserita inscindibilità di essa dalla declaratoria inerente all'addebito, non può essere messo in dubbio, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, per il fatto che detto coniuge non si sia opposto od anche abbia prestato adesione alla domanda di separazione, vertendosi in tema di regole processuali non prive di riflessi sostanziali, in ragione del loro ripercuotersi sul tempo della pronuncia istitutiva del regime di separazione, il cui passaggio in giudicato è poi requisito di proponibilità della domanda di divorzio, ai sensi art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898.

Tale interesse è inoltre indipendente dalla circostanza che il convenuto-appellante abbia o meno a sua volta formulato davanti al tribunale istanza d'addebito della separazione all'altro coniuge, e quindi va riconosciuto a prescindere dall'eventualità che questa ulteriore istanza, ove avanzata, sia stata oggetto di rinuncia (evenienza rilevante in sede di decisione sull'addebito), dato che la richiesta di addebito presentata dalla parte attrice di per sé rende rilevante la problematica sulla scindibilità o meno della corrispondente pronuncia, con gli indicati effetti sul momento della costituzione del regime di separazione e stilla proponibilità della domanda di divorzio.

Il primo motivo del ricorso è fondato.

L'art. 151 cod. civ., nel testo introdotto dalla legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, con il primo comma contempla la separazione giudiziale come pronuncia correlata al verificarsi  anche indipendentemente dalla volontà dei coniugi, di fatti oggettivi che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o rechino grave pregiudizio all'educazione della prole; con il secondo comma prevede, su richiesta delle parti, la dichiarazione di addebitabilità della separazione al coniuge che risulti aver determinato quei fatti con contegni contrari ai doveri derivanti dal matrimonio.

Il coordinamento di dette disposizioni evidenzia che la declaratoria d'addebito è sollecitabile ed adottabile soltanto nell'ambito del giudizio di separazione, ed inoltre integra un quid pluris che si affianca alla pronuncia di separazione, senza alterarne la natura e la consistenza, e senza delineare una diversa figura di separazione, contrapposta a quella priva di addebito; la separazione giudiziale, addebitabile o meno, è istituto unitario.

Muovendo da tali premesse, la Sezione prima civile di questa Corte ha escluso l'esperibilità, in tema di addebito, di iniziative  processuali successive o comunque distinte dal giudizio di separazione, così negando quella possibilità di mutamento a posteriori del titolo della separazione, che era invece riconosciuta nella disciplina anteriore, sul rilievo che l'unicità del modello della separazione stessa e l'indipendenza dei suoi presupposti dal verificarsi di contegni di uno o di entrambi i coniugi lesivi dei doveri matrimoniali autorizzano pronunce a quest'ultimo riguardo solo nel contesto espressamente contemplato dal citato secondo comma dell'art. 151 cod. civ., con l'affidamento della problematica sull'addebito allo stesso giudice chiamato a pronunciare la separazione (sentt. 7 dicembre 1994 n. 10512, 17 marzo 1995 n. ' 3098, 17 luglio 1997 n. 6566, 19 settembre 1997 n. 9317).

Sempre alla luce delle indicate caratteristiche della questione inerente all'addebito e della carenza di una distinta sede processuale in cui possa essere dedotta, poi osservando che l'accertamento della crisi del rapporto coniugale e l'accertamento delle cause che la determinano sono sostanzialmente coincidenti, o quantomeno in parte sovrapponibili, ed inoltre rilevando che il tenore letterale di detto art. 151 secondo comma, con il disporre che il giudice definisce la questione stessa "pronunciando la separazione", esprime una chiara scelta di contestualità delle rispettive statuizioni; la medesima   Sezione prima ha affermato che non è consentito scindere la pronuncia di separazione e la pronuncia di addebito, nemmeno  all'interno del processo in cui l'una e l'altra sono state richieste.

Dal divieto di tale scissione, si è desunta, come coerente corollario, l'inammissibilità di sentenza non definitiva sulla separazione e di rinvio all'espletamento di ulteriore istruzione della decisione sull'addebito (sent. 13 agosto 1998 n. 7945), con la conseguenziale inidoneità di detta sentenza non definitiva, ove adottata e non impugnata, a costituire giudicato sulla separazione, anche ai fini della proponibilità della domanda di divorzio, in relazione al requisito fissato dall' art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898; inoltre si è ritenuta l'improponibilità della domanda di divorzio, per assenza di quel requisito, quando il giudizio di separazione prosegua in fase d'impugnazione, sia pure con censure che investano soltanto l' addebito (sentt. 10 aprile 1998 n. 3718 e 14 giugno 2000 n. 8106).

Questo indirizzo, da condividersi nei rilievi attinenti all'unicità dell'istituto della separazione giudiziale, al rapporto fra pronuncia di separazione e dichiarazione d'addebito ed all'appartenenza di entrambe allo stesso giudizio, non può essere confermato in ordine alla ritenuta inscindibilità di quelle statuizioni, sulla scorta delle seguenti considerazioni, che tengono conto dei rilievi critici mossi dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza di merito.

Il collegamento sostanziale e processuale, fra un'istanza di parte e la domanda con cui è stato promosso il giudizio nel quale si inserisce, anche quando, come nella specie, abbia intensità tale da conferire a detta istanza valenza subordinata, cioè condizionata all'accoglimento di quella domanda, da renderla esperibile ed esaminabile solo nella stessa causa, e da esigere un'istruzione tendenzialmente unitaria, non è sufficiente! per negare all'istanza medesima la qualità di autonoma domanda, né per relegarla fra le domande cosiddette improprie o formali.

Il vincolo di subordinazione od accessorietà e l'appartenenza allo stesso giudizio dell'ulteriore problematica introdotta da uno dei contendenti con specifica richiesta non escludono che il corrispondente atto d'impulso processuale integri domanda vera e propria, e, specularmente, non privano la decisione giudiziale sul punto dei connotati della pronuncia su autonoma domanda, ove tale atto, oltre ad essere presupposto indefettibile della decisione del giudice, secondo il principio dispositivo che regola il processo civile, faccia valere un titolo non coincidente con quello allegato a corredo della pretesa di tipo principale, così segnando un ampliamento del tema dell'indagine, e poi sia rivolto a conseguire un distinto bene della vita, con provvedimento giurisdizionale decisorio (in quanto reso in esito a dibattito contenzioso con il soggetto controinteressato e munito di attitudine ad assumere inter partes efficacia cogente).

Le predette caratteristiche sono tutte presenti nell'istanza di un coniuge di dichiarazione dell' addebitabilità della separazione all'altro coniuge.

La necessità dell'iniziativa di parte è inequivocamente fissata dall'art. 151 secondo comma cod. civ.; il giudice non può indagare e statuire d'ufficio sul quesito dell'addebito.

Detta iniziativa, peraltro, anche sotto l'aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della
contesa instaurata con la domanda di separazione, tanto che, se presa dalla parte attrice, deve essere inserita nell'atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice emendano libelli consentita in corso di causa (v. Cass. 22 marzo 1984 n. 1919), e, se presa dalla parte convenuta, è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale (v. Cass. s.u. 3 novembre 1981 n. 5779, ed anche Cass. 11 gennaio 1988 n. 66).

Quanto alla causa petendi, va osservato che la richiesta d'addebito, da un lato, riposa sul presupposto del verificarsi degli elementi giustificativi della separazione giudiziale, cioè dell'intollerabilità per i coniugi della prosecuzione della convivenza o del danno per la prole, ed assume pertinenza solo dopo il positivo riscontro di detti elementi (con accoglimento della domanda di separazione), ma, d'altro canto, adduce a proprio sostegno fatti distinti ed anteriori, rappresentati, come si è visto, da comportamenti inosservanti di doveri insorti con il matrimonio e dà nesso eziologico fra tali comportamenti e quella situazione d'intollerabilità o dannosità.

Il forte legame fra il titolo dell'addebito ed il titolo della separazione opera in senso genetico ed unidirezionale, nel senso che l'uno postula l'altro, in ragione dell'influenza di quei fatti distinti e precorsi solo se sussistano gli estremi della separazione, ma non tocca l'autonomia delle causae petendi.

La separazione, infatti, esige soltanto l'accertamento di un'oggettiva crisi del rapporto matrimoniale, tale da rendere la convivenza insopportabile per i coniugi o pregiudizievole per i figli, e va pronunciata a prescindere dalla riferibilità di quella situazione ad inadempienze coniugali.

Il titolo della separazione è dunque insensibile alla sussistenza o meno del titolo dell'addebito.

La dichiarazione d'addebito, a sua volta, pur trovando necessario antecedente nella separazione, ha un titolo differenziato (violazione di doveri matrimoniali), il cui verificarsi non condiziona la separazione, né rifluisce sulla stessa quale pronuncia inerente allo status personale dei coniugi, ma soltanto, come si dirà, su rapporti accessori a tale status.

L'autonomia delle rispettive causae petendi non può essere contestata con il rilievo che i corrispondenti accertamenti sono o possono essere spesso interdipendenti, e che, in particolare, quello sull'addebitabilità della crisi coniugale passa attraverso il preliminare riscontro della crisi stessa.

In via generale, l'indagine sulle cause di un fatto è rilevante solo se sia certo il determinarsi del fatto medesimo, o dopo che sia raggiunta la relativa dimostrazione, ma   investe circostanze e situazioni diverse e più estese rispetto a quelle che forniscono detta certezza o detta dimostrazione.

Tale distinzione dei temi di dibattito è puntualmente ravvisabile nel caso in esame, per quanto già osservato sulla dipendenza della separazione dal solo fatto oggettivo dell'intollerabilità o dannosità della convivenza coniugale e sulla dipendenza dell'addebito da violazioni di obblighi coniugali causative di quel fatto oggettivo. Violazioni non necessariamente presenti in una crisi coniugale, e comunque non necessariamente produttive della crisi medesima.

Con riguardo al petitum, va considerato che l'istanza di addebito è rivolta al perseguimento di un risultato distinto rispetto a quello assicurato dalla pronuncia di separazione, dato che, senza nulla togliere od aggiungere alla condizione di coniuge separato, mira ad una statuizione destinata ad incidere su rapporti patrimoniali, che si correlano al rapporto coniugale ed ai suoi sviluppi, ma che hanno propri presupposti e rispondono a distinti interessi.

Gli effetti della dichiarazione d'addebito, per il coniuge a cui carico venga presa, sono infatti l'esclusione - del diritto al mantenimento, con salvezza del solo credito alimentare (ove ne ricorrano i requisiti), ed inoltre la perdita della qualità di erede riservatario e di erede legittimo, con salvezza del diritto ad un assegno vitalizio in caso di godimento degli alimenti al momento dell'apertura della successione (arti. 156, 548 e 585 cod. civ.).

A confutazione dell'autonomia del"Ipetitum dell'istanza di addebito non può opporsi che la perdita della qualità di erede non si esaurisce sul piano patrimoniale e va a toccare lo stato personale dei coniugi, per poi inferirne che la pronuncia su tale stato non è frazionabile in accertamenti e decisioni di tipo "progressivo".

Pur dandosi atto del valore non esclusivamente economico, ma anche morale, della titolarità o meno della posizione di erede dell'altro coniuge, non può trascurarsi che tale posizione non fa parte dei diritti della personalità in senso proprio, si affianca allo stato di coniuge, risente dell'evoluzione del rapporto coniugale, ma non interferisce a sua volta sul rapporto stesso, e, dunque, rientra in un'area autonoma, ancorché connessa.

Quanto osservato sulla causa petendi e sul petitum dell'istanza di addebito e sulla consistenza della dichiarazione che l'accolga rende paragonabile il rapporto fra tale dichiarazione e la pronuncia di separazione al rapporto fra la pronuncia sull'assegno di divorzio e la pronuncia di divorzio, che è regolato dall'art. 4 nono comma (nuovo testo) della legge n. 898 del 1970, con l'espressa previsione di sentenza non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non suscettibile d'impugnazione differita, ove il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno; detta somiglianza, anche se non può portare all'applicazione della citata norma del giudizio di divorzio (in relazione all'art. 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74, che la estende in quanto compatibile al giudizio di separazione), dato che la declaratoria d'addebito ha funzione e contenuto più ampi rispetto alla decisione sull'assegno di divorzio, giustifica però un trattamento processuale omogeneo.

I rilievi fin qui svolti, in ordine alla qualificabilità della richiesta d'addebito come autonoma domanda, comportano che la tesi dell'inscindibilità della pronuncia su tale domanda, rispetto alla pronuncia di separazione, potrebbe essere condivisa solo a fronte di ragioni sistematiche o di specifica disposizione che impongano deroghe ai comuni canoni sul cumulo di più domanda nello stesso giudizio.

Sotto il profilo sistematico, si deve ricordare che il riportato orientamento della giurisprudenza della Sezione prima fa leva sulla qualificabilità della "separazione addebitata" come mera variante della separazione stessa, nonché sull'unitarietà dell'indagine, così valorizzando le indicate ragioni di connessione fino al punto di cogliere nella complessiva disciplina della separazione un'implicita eccezione a detti canoni generali, nel senso della necessaria unicità della decisione.

Queste argomentazioni e le conseguenze da esse desunte non possono essere avallate, considerandosi:

- che la ricostruzione della separazione con addebito in termini di pura variante della separazione senza addebito finirebbe per tradire la menzionata pacifica premessa sull'unicità della figura della separazione stessa (dopo l' entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia), in quanto, definendosi la declaratoria sulla responsabilità della frattura coniugale (ove sollecitata) come componente inscindibile della pronuncia di separazione, non si potrebbe poi evitare il risultato di delineare due tipi di separazione, derivando quella con addebito da una pronuncia non coincidente, nemmeno in parte, proprio per l'unitarietà della decisione, con quella senza addebito;

- che una regola di tassativa contestualità della dichiarazione d'addebito, rispetto alla pronuncia di separazione, introdurrebbe una disarmonica eccezione alla fisiologica separabilità del dibattito su questioni di rilevanza patrimoniale dal dibattito inerente allo status delle persone, con un anomalo differimento della definizione di un rapporto personale, pure nel concorso di presupposti accertati o non contestati, fino alla definizione di un dibattito di natura patrimoniale, spesso caratterizzato da un alto tasso di conflittualità delle parti e da una maggiore complessità dell'istruzione;

- che l'unificazione o meno del giudizio e della decisione su temi della lite connessi (ma distinti) deve rispondere a parametri d'opportunità, affidati alla valutazione del giudice nel caso concreto, secondo un apprezzamento che contemperi il criterio dell'economia processuale con l'eventuale esigenza di accordare prioritaria tutela ai contendenti rispetto a questioni di agevole (se non ovvia) soluzione;

- che l'inscindibilità della dichiarazione d'addebito dalla decisione sulla separazione avrebbe o potrebbe anche avere il deviante effetto di consentire ad uno dei coniugi di, avvalersi dell' istanza di addebita al solo o prevalente scopo di dilazionare la modificazione giudiziale del rapporto personale, pure quando ne siano evidenti o pacifici i presupposti.

Acclaratosi che la declaratoria d'addebito non è per sua natura, né per ragioni sistematiche, inscindibile dalla pronuncia di separazione, resta da vedere, sotto il secondo dei profili sopra indicati, se l'inscindibilità sia disposta da specifica norma di legge.

Una previsione in tal senso non è rinvenibile, nemmeno implicitamente, nell' art. 151 secondo comma cod. civ., quando i 4 contempla la declaratoria sull'addebito come statuizione che il giudice emette (ove ne sia richiesto e ne ricorrano le circostanze) "pronunciando la separazione".

L'espressione, oltre ad avere la menzionata funzione di rendere improponibile l'istanza d'addebito in un processo diverso da quello di separazione, integra una formula coerente con quanto dinanzi rilevato in ordine alla priorità logica della pronuncia di separazione, essendo il dibattito e la decisione sull'addebito conferenti solo dopo l'accertamento dei presupposti della separazione medesima.

Il tempo gerundio del verbo pronunciare, peraltro abitualmente impiegato dal legislatore pure in materia di diritto di famiglia con riguardo a provvedimenti caratterizzati da necessario inserimento all'interno di un determinato processo ma dotati di sicura autonomia (come i provvedimenti sulla prole e sui rapporti patrimoniali), non è sufficiente per ravvisare un collegamento temporale introduttivo dell'inderogabile obbligo del giudice di decidere in unico contesto.

La volontà di apportare una tanto vistosa eccezione alla  "naturale" scindibilità all'interno del processo di pronunce giurisdizionali su domande distinte non potrebbe prescindere da un chiaro riferimento alla contemporaneità delle decisioni (in sé non derivante dall'unicità del giudizio nel quale intervengono).

Dai rilievi svolti, circa la qualificazione dell'istanza d' addebitabilità della separazione come autonoma domanda e circa il difetto di implicite od esplicite deroghe alla disciplina generale sul cumulo in unico processo di più domande fra le medesime parti, deriva:

- l' applicabilità dell' art. 277 cod. proc. civ., il quale prevede in via di principio la decisione contemporanea di tutte le domande
proposte (primo comma), ma autorizza il giudice a limitare la pronuncia ad una od alcune domande, qualora, sulla base delle circostanze della singola vicenda, riconosca che per esse soltanto non sia necessaria un'ulteriore istruzione e che la loro sollecita definizione risponda ad un apprezzabile interesse della parte istante (secondo comma);

- la formazione del giudicato sulla pronuncia parziale di separazione, che sia stata emessa in base al citato art. 277 cod. proc. civ. e che non sia stata impugnata;

- l'applicabilità dell'art. 329 secondo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che l'impugnazione dell'unica sentenza di separazione e di addebito, con motivi circoscritti all'addebito, segna acquiescenza alla pronuncia di separazione, e quindi definitività della stessa, quale parte autonoma della decisione;

- la proponibilità in dette ipotesi della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo, nonostante il protrarsi della contesa sull'addebito, il requisito del passaggio in giudicato della pronuncia di separazione.

In conclusione, accogliendosi il primo motivo del ricorso, si deve affermare che, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di declaratoria d'addebitabilità della separazione stessa, avanzata ai sensi dell'art. 151 secondo comma cod. civ. dalla parte attrice con l'atto introduttivo o dalla parte convenuta in via convenzionale, ha natura di domanda autonoma, pure se logicamente subordinata alla pronuncia di separazione, in quanto non sollecita mere modalità o varianti dell'accertamento già devoluto al giudice con la domanda di separazione, né mira a semplici specificazioni o qualificazioni di detta pronuncia, ma amplia il tema dell'indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione, ed inoltre tende ad una statuizione aggiuntiva, priva di riflessi sulla pronuncia di separazione e dotata di propri effetti di natura patrimoniale, e che, pertanto, in carenza di ragioni o norme derogative dell'art. 277 secondo comma cod. proc. civ., il giudice del merito può limitare la decisione alla domanda di separazione, se ciò risponda ad un apprezzabile interesse della parte e se non sussista per la domanda stessa la necessità di ulteriore istruzione.

Il terzo motivo del ricorso è inammissibile, ponendo un quesito estraneo al giudizio d'appello e quindi al sindacato sulla sentenza che l'ha definito.

Come già si è rilevato in occasione dell'esame del secondo motivo, la Corte d'appello è stata chiamata a statuire, ed in effetti ha statuito, soltanto in ordine alla validità della sentenza parziale resa dal Tribunale limitatamente alla separazione, e, dunque, non poteva e non doveva vagliare le deduzioni attinenti alla domanda di addebito avanzata dalla C. compresa quella pregiudiziale sulla tempestività della sua proposizione, riservata alla prosecuzione della contesa in primo grado.

L'accoglimento del primo motivo del ricorso implica, in applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., pronuncia di conferma della sentenza parziale resa dal Tribunale, non essendo contestata la sussistenza delle circostanze di essa giustificative secondo le disposizioni dell'art. 277 secondo comma cod. proc. civ..

La natura della questione per la quale la causa è stata rimessa alle Sezioni unite, la definizione di essa in' difformità dall'indirizzo finora seguito dalle Sezione prima ed anche l'accoglimento soltanto parziale del ricorso rendono equa l'integrale compensazione delle spese del giudizio d'appello e del giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso,  respinge il secondo motivo e dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata, e, pronunciando nel merito, conferma la decisione del Tribunale, compensando le spese del presente giudizio i e del giudizio davanti alla Corte d'appello di Roma.