Autorizzazione a stare in giudizio in rappresentanza del Comune - legittimatio ad processum - Delibera autorizzativa della giunta

Autorizzazione a stare in giudizio in rappresentanza del Comune - legittimatio ad processum - Delibera autorizzativa della giunta

Autorizzazione a stare in giudizio in rappresentanza del Comune - legitimatio ad processum - Delibera autorizzativa della giunta (Cassazione , sez. V, sentenza 28.07.2004 n. 14220 )

Svolgimento del processo

L'Ufficio Tributi del Comune di Ferentino, con provvedimento n. 144 prot. 15155 del 29-9-98, notificava alla CIALONE FINANZIARIA S.p.A. l'avviso di liquidazione dell'ICI per gli anni dal 1994 al 1997, a seguito delle discordanze rilevate tra la rendita dichiarata e quella attribuita, per cui richiedeva la differenza di imposta, con le sanzioni e gli interessi. La società proponeva opposizione, con cui chiedeva l'annullamento dell'avviso, contestando all'Ufficio del Territorio della Provincia di Frosinone (già U.T.E.) di non aver proceduto nei modi di legge alla notifica dell'aggiornamento della rendita catastale ed al Comune di Ferentino di aver basato l'avvisodi liquidazione su una rendita catastale mai notificata e non esatta e di aver recuperato importi illegittimi anche a causa del mancato esercizio del diritto impositivo per gli anni 1994 e 1995 entro il termine stabilito dal D. LVO n. 504/92.

Si costituivano l'Ufficio del Territorio ed il comune di Ferentino, che svolgevano rispettive repliche.

La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, con la sentenza n. 229/04/00 del 5-10-2000, respingeva il ricorso, motivando che la notifica della nuova rendita catastale era stata effettuata nei termini e che la notifica dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta ICI doveva collocarsi al 31-12-99. La società proponeva gravame, sostenendo, tra l'altro, che l'avviso di liquidazione doveva essere notificato a pena di decadenza entro il 31-12-97. Il Comune di Ferentino e l'Ufficio del Territorio non si costituivano in secondo grado.

La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'appello. Veniva così motivato: a parte l'apodittica affermazione dell'U.T.E., non risultava comprovata la sussistenza di un atto presupposto dell'esercizio della pretesa fiscale, costituito dall'affissione e dalla pubblicazione presso locale idoeneo e per trenta giorni consecutivi dei dati relativi alla revisione generale degli estimi; l'avviso di liquidazione doveva ritenersi nullo;l'esame dei restanti motivi di impugnazione restava assorbito.

Avverso questa decisione il Comune di Ferentino ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12-7-2002, affidato all'articolazione di due mezzi.

La società ha resistito con controricorso.

L'Agenzia del Territorio non si è costituita.

Motivi della decisione

1 - Con il primo motivo il Comune ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 161, 346 e 359 c.p.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. ed ha dedotto la omessa ed incongrua motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.. In particolare, si rileva che la società non aveva proposto nell'atto di appello il punto di gravame poi accolto. Si deduce, inoltre, che la motivazione dell'impugnata decisione era stata omessa e, per tanti versi, era incongrua, in relazione al punto di nullità decisivo della controversia.

Con il secondo motivo, il Comune ha assunto la violazione e falsaapplicazione della L. n. 154/1988 e del D.Lgs. n. 504/1992, in relazione all'art. 360 co. 1^ n. 3 c.p.c.; ha eccepito la violazione del principio dell'onere della prova, in relazione all'art. 115 c.p.c.; ha rilevato la motivazione carente e contraddittoria, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. In modo specifico, si sottolinea che la violazione di legge va riferita alla parte della sentenza in cui non erano state considerate debitamente pubblicate per affissione le nuove rendite catastali relative agli immobili della CIALONE; l'Ente impositore, ex art. 11 L. n. 154/1988, aveva optato per la pubblicazione dei testi censuari presso il Municipio, come risultava dall'Albo delle pubblicazioni.

2 - La CIALONE FINANZIARIA IMMOBILIARE S.p.A. in controricorso, oltre a replicare nel merito in ordine ai due motivi di ricorso, ha eccepito tre motivi di inammissibilità.

Con il primo motivo, riferito al difetto di autorizzazione della Giunta Municipale, viene rilevato che dal contesto del ricorso non è dato ravvisare la preesistenza di una delibera di Giunta che autorizzi il Sindaco ad agire in giudizio, per cui la mancata autorizzazione rendeva nulla la procura rilasciata dal Sindaco, contenente la nomina di un legale.

Con il secondo motivo, riferito al difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio periferico dell'Agenzia, si assume che questo era carente di legittimazione processuale, la quale spettava al Direttore dell'Agenzia di Roma ed, inoltre, che il ricorso per Cassazione avrebbe dovuto essere notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in quanto le Agenzie Fiscali in data 29-10-2001 avevano sottoscritto con l'Avvocatura dello Stato un protocollo di intesa in forza del quale si avvalgono della difesa dell'Avvocatura con riserva di valutare periodicamente le condizioni per la prosecuzione del rapporto.

Con il terzo motivo è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva della CIALONE FINANZIARIA IMMOBILIARE s.p.a., in quanto questa era ormai estinta dal 22-10-2001, a seguito di fusione per incorporazione, per cui il ricorso notificato il 12-7-2002 era radicalmente nullo, spettando la legittimazione passiva alla società incorporante CIALONE TOUR S.p.A..

3 - Pregiudiziale ed assorbente è la delibazione dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal Comune di Ferentino, sollevata dalla controricorrente società nei termini innanzi delineati : questione, peraltro, rilevabile d'ufficio, inquanto attinente ad un presupposto processuale. L'eccezione è fondata.

In effetti, non v'è alcun cenno dell'autorizzazione al Sindaco per ricorrere in Cassazione da parte della Giunta Municipale nè nell'epigrafe del ricorso, nè nel corpo dell'atto.

Peraltro, di tanto non si rinviene menzione - neppure dei semplici dati meramente identificativi del provvedimento autorizzativo - nel mandato speciale, steso in calce al ricorso.

Infine, alcun documento relativo all'autorizzazione de qua risulta depositato in allegazione al ricorso. Sia pure tra iniziali contrasti, si sta ormai delineando l'orientamento di questa Corte nel senso che anche nel nuovo quadro normativo rappresentato dall'art. 35 co. 2 L. 8-6-1990 n. 142 (oggi trasfuso nell'art. 48 D.Lgs. 18-8-2000 n. 267), stante il principio generale fissato in tale norma, il potere di deliberare l'azione o la resistenza in giudizio spetta alla Giunta Municipale e l'autorizzazione a stare in giudizio in rappresentanza del Comune, rilasciata al Sindaco dalla Giunta Municipale con riguardo ai procedimenti di merito, non abilita il sindaco al proporre ricorso in Cassazione, occorrendo una distinta autorizzazione (Cass. Sez. Un., ordinanza del 27-6-2002, n. 9434). Da una delle più recenti decisioni di questa Sezione (n. 17584 del 20-11-2003) si può enucleare il principio secondo cui occorre apposita deliberazione della Giunta Comunale che autorizzi il Sindaco a resistere con controricorso davanti alla Corte di Cassazione (a maggior ragione tale autorizzazione è necessaria ove l'Ente sia ricorrente). Quindi, l'autorizzazione a stare in giudizio, necessaria perchè l'Ente possa agire o resistere in causa, attiene alla legitimatio ad processum e cioè all'efficacia e non alla validità della costituzione, per cui può intervenire anche successivamente con effetto convalidante : ma deve, comunque, esserci.

Questi enunciati, peraltro, si riallacciano ad orientamenti ormai consolidati della Corte (Cass. Sez. Un. 28-11-94, n. 10127: Cass. Sez. Un. 21-2-97, n. 1616; Cass. 3-2-2000, n. 1166). La rigorosa tesi prospettata risulta in linea anche con gli indirizzi giurisprudenziali di questa Corta in tema di capacità processuale degli enti.

In applicazione dell'art. 75 co. 2 c.p.c. - che prevede che gli enti stiano in giudizio per mezzo di chi li rappresenta a norma di legge o di statuto - è stato ritenuto che, in generale, l'autorizzazione a stare in giudizio, ove richiesta, incide sulla capacità processuale dell'ente e, risolvendosi, nel difetto di un presupposto processuale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 2955/96 e n. 5286/98).

4 - L'accoglimento dell'esaminata eccezione assorbe la delibazione di ogni altra questione prospettata sia dal Comune ricorrente, sia dallasocietà controricorrente. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del Comune ed a favore soltanto della costituita CIALONE FINANZIARIA S.p.A., non avendo l'Ufficio del Territorio svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il Comune ricorrente al pagamento in favore della controricorrente CIALONE FINANZIARIA S.p.A. delle spese del presente, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 2.900.00 per onorario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2004.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2004

 

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