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Svincolo delle somme accantonate per i creditori irreperibili

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - provvedimenti in materia fallimentare - Concordato preventivo omologato - Istanza di svincolo delle somme accantonate per i creditori irreperibili - Decreto di rigetto del giudice delegato - Reclamo al collegio - Rigetto - Ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. - Inammissibilità - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 1, SENTENZA N. 22122 DEL 11/09/2018

È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del giudice delegato di rigetto della domanda di restituzione delle somme accantonate per il soddisfacimento dei creditori irreperibili, trattandosi di atto giudiziale privo dei connotati della decisorietà e della definitività, potendo essere, su richiesta della stessa parte istante o d'ufficio, modificato e revocato in ogni tempo.