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società - di capitali - società cooperative (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilità limitata e non limitata) - capitale sociale - partecipazione dei soci - recesso del socio Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26190 del 03/11/2017

Recesso convenzionale – Autorizzazione o approvazione del consiglio di amministrazione - Potere discrezionale - Inerzia - Esercizio da parte di organi terzi - Esclusione - Fondamento.

Nelle società cooperative, il recesso convenzionale può essere subordinato alla ricorrenza di determinati presupposti o condizioni tra cui l’autorizzazione o l’approvazione del consiglio di amministrazione cui è attribuito il potere discrezionale di verificare la corrispondenza dei fatti specifici dedotti alle ipotesi statutariamente contemplate. Tale potere non può essere esercitato, neppure in caso di inerzia, da altri organi societari o da terzi estranei alla società, né rimesso all'autorità giudiziaria, perché riferito alla tutela dell'interesse della società cooperativa la cui valutazione è attribuita in via esclusiva all'organo ritenuto dal contratto sociale idoneo alle valutazioni necessarie.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26190 del 03/11/2017