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notificazione - a persona irreperibile – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 458 del 13/01/2005

Notificazione del ricorso per cassazione "ex" art. 140 cod. proc. civ. - Termine di impugnazione - Rispetto - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Sufficienza - Adempimenti prescritti dall'art. 140 cod. proc. civ. - Rilevanza ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con conseguente consolidamento dell'effetto, provvisorio e anticipato, realizzatosi a vantaggio del notificante - Termine per il deposito del ricorso "ex" art. 369 cod. proc. civ. - Decorrenza - Dal perfezionamento della notifica per il destinatario - Omessa allegazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata - Nullità della notificazione - Configurabilità - Sanatoria - Ammissibilità - Cause di sanatoria: costituzione dell'intimato o rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 458 del 13/01/2005

Qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto del termine di impugnazione è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che, nei casi disciplinati dall'art. 140 cod. proc. civ., prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento). Nei casi di cui sopra, il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena di improcedibilità dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario. Nei casi suddetti la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 458 del 13/01/2005