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Verifica della competenza - connessione tra le domande

Arbitrato - competenza - in genere - art. 819 ter c.p.c. - pluralità di domande - verifica della competenza per ciascuna di esse - necessità - connessione tra le domande - irrilevanza - accoglimento del regolamento di competenza - conseguenze - separazione di cause - necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26553 del 22/10/2018

>>> In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819 ter, comma 1, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica,in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione; pertanto, ove le domande connesse non diano luogo a litisconsorzio necessario, l'accoglimento del regolamento di competenza comporta la separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26553 del 22/10/2018