Skip to main content

15.1. In generale

15 IL SERVIZIO DI PORTIERATO

15.1. In generale

La custodia degli stabili è tradizionalmente assicurata dalla presenza del portiere, il quale svolge, unitamente alla pulizia delle parti comuni, una serie di mansioni che vanno dalla vigilanza alla custodia, alla distribuzione della corrispondenza, al ritiro dei pacchi, all’effettuazione della piccola manutenzione, e così via.

Anche se spesso si è propensi nel ritenere che il portiere sia superfluo, tanto da poter essere eliminato e/o sostituito con altre figure ad esso assimilabili, quali il pulitore, una ditta specializzata nelle pulizie e quant’altro, di sicuro queste non potranno mai svolgere mansioni equiparabili a quelle effettuate dal custode.

Il CCNL, in vigore fino al 31 dicembre 2022, all’art. 18 ha classificato i lavoratori che prestano il servizio presso il condominio in diverse categorie che si distinguono per le prestazioni svolte dai soggetti.

La categoria «A» distingue tra portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia e le mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso abitativo (e che possono godere o meno dell’alloggio a seconda del tipo di contratto stipulato); portieri addetti a complessi immobiliari, per la sorveglianza e la pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio delle autovetture dei condomini; portieri, con o senza alloggio, responsabili della vigilanza mediante mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.) di particolare complessità ed ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video nonché, infine, portieri, sempre con o senza alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, può essere affidato il compito aggiuntivo e continuativo di coordinare gli altri lavoratori del complesso immobiliare.

Nell’ambito della categoria «B», poi, sono stati tra gli altri previsti due tipi di lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine e/o spazi a verde e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti (tra i quali rientrano anche gli operai specializzati o qualificati addetti alla manutenzione degli immobili e dei relativi impianti ed apparecchiature), ovvero che si occupano esclusivamente della pulizia dell’androne, delle scale e degli accessori.

I lavoratori con funzione amministrativa (quadri ed impiegati) sono compresi nella categoria “C” mentre nella categoria «D» troviamo indicati i lavoratori addetti all’attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo, anche sussidiari del portiere titolare ed operanti contestualmente con esso o negli orari parzialmente non coperti dal servizio di portineria. Questi sono previsti solo a beneficio di stabili a prevalente utilizzo commerciale, di complessi residenziali o di immobili di notevoli dimensioni. Sono inquadrati in tale ultima categoria anche gli istruttori che, su incarico del condominio, prestano la loro opera in appositi spazi, per l’insegnamento di una o più discipline sportive a favore dei condòmini o di una parte degli stessi, i quali se ne assumono le spese.

Pari inquadramento è riservato anche agli assistenti condominiali che, su incarico dei condomini, possono svolgere mansioni relative alla vita familiare degli stessi o di una parte di essi che ne sopportano integralmente la spesa.

Il lavoratore con profili professionali A), di cui all’art. 18, può prestare servizio in uno stabile con più ingressi, non comunicanti fra loro e non sorvegliabili da un unico posto, purché facente capo ad un’unica proprietà o ad un unico condominio, e per un numero massimo di 6 ingressi e con un trattamento normativo ed economico che prevede un au aumento in percentuale dello stipendio.

La figura del sostituto del portiere titolare (art. 27) è operativo per tutti o parte dei periodi di assenza di quest’ultimo dal servizio. Il sostituto può essere il convivente del portiere titolare ed ha diritto al trattamento economico previsto dal contratto collettivo mentre, se non sia convivente, gli spetteranno tutte le ulteriori indennità così come indicate nel contratto collettivo.

MANUALE GIURIDICO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO a cura di Adriana Nicoletti - Avvocato del Foro di Roma - Foroeuropeo – Rivista Giuridica online - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Registro speciale Ordine Giornalisti del Lazio - Direttore Avv. Domenico Condello