Amministrativo - Locali pubblici - omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti -

va multato (Cassazione – Sezione terza penale (cc) – sentenza 28 ottobre-15 dicembre 2003, n. 47721)

Osserva

Con sentenza del 4 luglio 2002 il Gup del Tribunale di Trieste applicava a Gemma Vxxxxxxx, su concorde richiesta delle parti, previo riconoscimento alla stessa delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente di cui all’articolo 444 Cpp, la pena di euro 34,43 di ammenda relativamente alla contravvenzione prevista dall’articolo 195 regio decreto 635/40, (Regolamento per l’esecuzione del Tulps), della quale era chiamata a rispondere per avere, quale gestore del locale “All American” corrente in Trieste, omesso di esporre la tabella dei giochi proibiti, come accertato il 22 settembre 2000.

Avverso tale decisione l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento per violazione di legge.

Deduce, in particolare, la ricorrente che il Giudice avrebbe dovuto pronunciare nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 129 Cpp, sentenza di proscioglimento, sia perché il fatto sarebbe depenalizzato, sia perché – in ogni caso – non costituirebbe reato per mancanza dell’elemento psicologico, non avendo lei esposto la tabella di che trattasi nell’erroneo convincimento di non averne l’obbligo, ingeneratole dalla Fipe cui aveva chiesto, all’uopo, apposite delucidazioni.

Motivi della decisione

Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente – a mente dell’articolo 616 Cpp – al pagamento delle spese processuali.

Il fatto di reato ascritto all’imputato (mancata esposizione al pubblico, nel locale che gestiva, della tabella dei giochi proibiti) è stato legittimamente qualificato come integrante gli estremi della contravvenzione di cui all’articolo 195 regio decreto 635/40.

Tale fatto è pacificamente non depenalizzato, nonostante l’avvenuta abrogazione dell’articolo 635 Cp, in quanto l’asserita depenalizzazione non è prevista dagli articoli 17bis e 221bis del Tulps e la relativa contravvenzione è punibile – a norma dell’articolo 221 comma 2 del detto Testo unico – con l’arresto o l’ammenda, sicché non rientra nella previsione dell’articolo 32 legge 689/81 (v. conf. Cassazione, sezione prima penale, 10935/95, Piangatelli).

La censura relativa alla denunciata mancanza dell’elemento psicologico del reato non è ammissibile in quanto, non risultando tale mancanza evidente dagli atti, avrebbe potuto essere fatta valere in sede di celebrazione del giudizio ordinario, senza chiedere l’applicazione di pena patteggiata.

PQM

La Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso proposto da Gemma Vxxxxxxx avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Trieste in data 4 luglio 2002 e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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