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Locazione – Azione risarcitoria proposta per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle obbligazioni previste in favore dell’attore-proprietario in un contratto di locazione

Immobile locato a due soggetti - Domanda di risarcimento danni proposta da parte locatrice per inadempimento dei conduttori – Rinuncia al ricorso per cassazione di uno dei conduttori soccombente - Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza n. 30111 del 19 novembre 2019.

 Fatto. La proprietaria di un immobile locato a due soggetti diversi li conveniva in giudizio per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento dei conduttori alle obbligazioni previste in contratto.

 La domanda veniva respinta dal Tribunale adito in quanto il contratto era stato stipulato dai convenuti con altri soggetti, mentre la Corte d’Appello riformava in parte la sentenza, accogliendo la domanda nei confronti di uno solo del convenuti, che ricorreva per cassazione sulla base di un solo motivo, mentre gli intimati non si costituivano in questa fase processuale.

Veniva, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., avendo il relatore ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e/o manifestamente infondato.

E’ stata, quindi, fissata con decreto l’adunanza della Corte e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta, dopo di chè il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso e il Collegio disponeva la redazione della motivazione in forma semplificata.

Decisione. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ”in quanto la rinuncia deve considerarsi rituale (essendo intervenuta tempestivamente prima dell’adunanza camerale, in mancanza di conclusioni del p.m. (art. 390, I comma c.p.c.) e poiché  risultano assicurate le prescrizioni dell’art. 390, II comma c.p.c., essendo la detta rinuncia stata regolarmente sottoscritta dalla parte e dal suo difensore”.