Provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea – Cass. n. 9839/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Ripartizione di spese condominiali - Delibera assembleare in violazione dei criteri, legali o convenzionali, di ripartizione - Conseguenze - Nullità o annullabilità della delibera - Condizioni - Fondamento.
In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1345, Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1441, Cod_Civ_art_1442, Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_2379_1 …...
Riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore – Cass. n. 2967/2021Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - caratteri del rapporto individuale - rapporto del socio - Cooperative - Deliberazione di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi e di forme di apporto anche economico del socio lavoratore - Temporaneità dello stato di crisi - Necessità - Omessa apposizione di un termine finale - Conseguenze - Nullità della delibera - Esclusione - Annullabilità e relativo regime delle impugnazioni - Configurabilità - Fondamento.
In tema di società cooperative, la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, ex art. 6, comma 1, lett. d) ed e), della l. n. 142 del 2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza "in pejus" del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all'art. 3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all'essenziale apposizione di un termine finale ad esso, la cui carenza non determina una ipotesi di illiceità dell'oggetto o una violazione di norme volte ad impedire la deviazione dallo scopo economico pratico della società, che giustificano la sanzione più grave della nullità ex art. 2379 c.c., ma rientra nella regola generale dell'annullabilità delle delibere assembleari di cui all'art. 2377 c.c., con applicazione del relativo regime di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2967 del 08/02/2021 (Rv. 660343 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_2379_1 …...
Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del 05/02/2020 (Rv. 657090 - 03)Deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di società per azioni - Violazione del diritto di opzione - Conseguenze - Annullabilità della deliberazione - Configurabilità - Fondamento.
La deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di una società per azioni, che sia stata assunta con violazione del diritto di opzione, non è nulla, ma meramente annullabile, in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un'ipotesi di mera annullabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del 05/02/2020 (Rv. 657090 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_2379_1, Cod_Civ_art_2438, Cod_Civ_art_2441
SOCIETA' DI CAPITALI
SOCIETA' PER AZIONI
ORGANI SOCIALI
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Società - di capitali - società cooperative (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilità limitata e non limitata) – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10355 del 12/04/2019 (Rv. 653497 - 01)Organi sociali - assemblea – deliberazioni - Cooperativa edilizia - Scopo mutualistico - Dovere di assegnare ai soci ogni parte deN'edifido d'uso comune - Riserva della cooperativa edilizia - Incompatibilità - Fattispecie.
La cooperativa edilizia, in virtù della finalità mutualistica perseguita dagli interventi pubblici volti all'individuazione delle aree da destinarsi all'edificazione residenziale di tipo economico e popolare, nel cui contesto essa si inserisce, è tenuta ad assegnare ai singoli soci non soltanto, in proprietà esclusiva, alloggi, garage e cantine, ma anche, "pro quota" indivisa, ogni altra parte dell'edificio di uso comune ai sensi dell'art. 205 del r.d. n. 1165 del 1938 e dell'art. 1117 c.c., essendo incompatibile col predetto vincolo di scopo la riserva di una parte del fabbricato a scopo di lucro. (Nella specie, la cooperativa edilizia aveva trasformato in locali commerciali alcune aree comuni, trasferendole a terzi, anziché assegnarle ai soci).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10355 del 12/04/2019 (Rv. 653497 - 01)
Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_2379_1, Cod_Civ_art_2516, Cod_Civ_art_1418 …...
compromesso e clausola compromissoria - in genere - società di capitaliArbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere - società di capitali - impugnazione di delibera assembleare - nullità della delibera per omessa convocazione del socio - compromettibilità in arbitri - inclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27736 del 31/10/2018
>>> Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27736 del 31/10/2018 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23579 del 09/10/2017Reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento – Legittimazione – S.r.l. che ha domandato il proprio fallimento – Legittimazione del socio occulto o di fatto ad opporsi alla sentenza – Esclusione - Fondamento.
Il socio di una s.r.l. fallita, il cui amministratore abbia domandato il proprio fallimento, non è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa, in quanto la delibera assembleare che ha autorizzato l'organo amministrativo alla presentazione dell'istanza ha efficacia vincolante, ex art. 2377, comma 1, c.c., per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo che non sia stata impugnata e poi sospesa od annullata; a maggior ragione, dunque, un interesse a proporre reclamo non può essere riconosciuto al socio occulto, ossia a chi eserciti l’attività di direzione e coordinamento in modo illecito, approfittando ed abusando dei poteri di direzione, ed eludendo per fini propri i principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23579 del 09/10/2017
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Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere - Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20674 del 13/10/2016Impugnazione di delibera di approvazione del bilancio di società - Violazione di norme dirette a garantirne verità, chiarezza e precisione - Controversia relativa - Compromettibilità in arbitri - Esclusione - Fondamento
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20674 del 13/10/2016
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Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18845 del 26/09/2016Impugnazione di delibera assembleare - Regime anteriore alla riforma del diritto societario - Nullità - Deposito di un'azione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Interesse all'impugnazione - Sufficienza - Perdita della qualità di socio - Sussistenza.
Il preventivo deposito di un'azione, quale prova della qualità di socio, è previsto dall'art. 2378 c.c., nel testo, ante riforma del 2003, applicabile "ratione temporis", solo ai fini della legittimazione attiva nell'azione di annullamento delle delibere assembleari e non anche in quella diretta alla declaratoria di loro nullità (o inesistenza), la quale, invece, è proponibile da chiunque vi abbia interesse, e, quindi, anche da chi, avendo perso la qualità di socio per effetto della deliberazione che impugna per nullità (o inesistenza), intenda rimuoverne gli effetti illegittimamente prodotti, così ripristinando la suddetta qualità.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18845 del 26/09/2016
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Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - nullità - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8795 del 04/05/2016Principio del rilievo ufficioso delle nullità negoziali per causa diversa da quella allegata - Azioni di impugnazione delle delibere assembleari - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie - nullità del contratto
Il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio (o, comunque, a seguito di allegazione di parte successiva all'"editio actionis"), ove emergente dagli atti, l'esistenza di un diverso vizio di nullità, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, è suscettibile di applicazione estensiva anche nel sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari, benché non assimilabili ai contratti, atteso che, per la naturale forza espansiva riconnessa al principio generale, va riconosciuto al giudice il potere di rilevare d'ufficio la nullità di una delibera anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per profili diversi da quelli enunciati, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto, trattandosi di potere volto alla tutela di interessi generali dell'ordinamento, afferenti a valori di rango fondamentale per l'organizzazione sociale, che trascendono gli interessi particolari del singolo. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto non viziata da ultrapetizione la decisione del giudice di rigetto della domanda di pagamento del prezzo di un pacchetto azionario su un vizio radicale della rappresentazione economico-finanziaria della società emergente dalla delibera di approvazione del bilancio annessa al contratto di compravendita, ancorché originariamente non contestato dall'acquirente).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8795 del 04/05/2016
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Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8795 del 04/05/2016Principio del rilievo ufficioso delle nullità negoziali per causa diversa da quella allegata - Azioni di impugnazione delle delibere assembleari - Applicabilità
Il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio (o, comunque, a seguito di allegazione di parte successiva all'"editio actionis"), ove emergente dagli atti, l'esistenza di un diverso vizio di nullità, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, è suscettibile di applicazione estensiva anche nel sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari, benché non assimilabili ai contratti, atteso che, per la naturale forza espansiva riconnessa al principio generale, va riconosciuto al giudice il potere di rilevare d'ufficio la nullità di una delibera anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per profili diversi da quelli enunciati, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto, trattandosi di potere volto alla tutela di interessi generali dell'ordinamento, afferenti a valori di rango fondamentale per l'organizzazione sociale, che trascendono gli interessi particolari del singolo. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto non viziata da ultrapetizione la decisione del giudice di rigetto della domanda di pagamento del prezzo di un pacchetto azionario su un vizio radicale della rappresentazione economico-finanziaria della società emergente dalla delibera di approvazione del bilancio annessa al contratto di compravendita, ancorché originariamente non contestato dall'acquirente).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8795 del 04/05/2016
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società - di capitali - società per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8867 del 16/04/2014Delibera assembleare - Scelta amministrativa delegata all'assemblea - Carattere non vincolante della delibera assembleare - Legittimazione all'impugnazione da parte dei soci di minoranza che ne abbiano interesse - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8867 del 16/04/2014
La scelta dell'amministratore di una società di assoggettare una determinata opzione amministrativa alla volontà dell'assemblea (nella specie, la decisione di respingere la proposta di locazione di un immobile sociale) non fa venire meno il carattere deliberativo della determinazione assembleare, cosicché non può ritenersi che l'ipotetico potere dell'amministratore di disattenderne le indicazioni - in quanto non vincolanti - precludano l'impugnazione della deliberazione ai soci di minoranza, che abbiano l'interesse a farne accertare l'invalidità e/o l'abusività dell'opzione amministrativa che ne costituisce il contenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8867 del 16/04/2014
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società - di capitali - società cooperative - capitale sociale - partecipazione dei soci - esclusione del socio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4386 del 24/02/2014Avvenuta consegna dell'immobile e pagamento dei costi - Delibera di esclusione del socio - Nullità - Esclusione - Insussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4386 del 24/02/2014
In materia di cooperative edilizie, la deliberazione di esclusione del socio, che abbia solo conseguito la consegna dell'alloggio o abbia integralmente pagato i costi di costruzione a suo carico, non è nulla per impossibilità o illiceità dell'oggetto, realizzandosi il trasferimento della proprietà solamente con la stipulazione del contratto di mutuo individuale e non in forza di meri atti materiali.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4386 del 24/02/2014
Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 229 …...
Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21889 del 25/09/2013Deliberazione ex art. 2447 cod. civ. - Omessa sottoscrizione della quota di ricostituzione del capitale sociale - Legittimazione all'impugnazione della delibera ex art. 2379 cod. civ. - Sussistenza - Ragioni.
Colui il quale abbia perso la qualità di socio non avendo sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione ad esperire l'azione di accertamento della nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 cod. civ., in quanto, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, primo comma, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21889 del 25/09/2013
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Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 25/02/2011Attività assicurativa - Delibera di rinuncia all'autorizzazione amministrativa - Adozione da parte dell'assemblea straordinaria - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di società per azioni, la delibera di rinuncia all'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività assicurativa, non modificando l'atto costitutivo nei suoi elementi essenziali, ed essendo improduttiva, di per sé sola, di effetti esterni, non richiede l'intervento dell'assemblea straordinaria (art. 2365, primo comma, cod. civ.), e può, pertanto, essere validamente assunta dall'assemblea ordinaria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 25/02/2011
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Società - di capitali - società a responsabilità limitata - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19039 del 11/09/2007Impugnazione di delibera - Competenza territoriale - Criterio della sede legale - Sussistenza - Derogabilità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di impugnazione di delibera di una società a responsabilità limitata, l'art. 2378, primo comma, cod. civ. (richiamato espressamente dall'art.2486 cod. civ. nel testo anteriore al d.lgs. n.6 del 2003), stabilisce che il tribunale territorialmente competente è in via esclusiva e inderogabile quello del luogo in cui la società aveva la propria sede legale, determinata al momento dell'introduzione del giudizio. (Nella fattispecie la S.C. ha affermato il principio ritenendo irrilevante la circostanza per cui proprio con la delibera impugnata la società avesse mutato la sede ed anche la sua denominazione sociale, in ragione della immediata esecutività delle delibere assembleari e della diversità dal caso, non dimostrato, di delibera di fusione per incorporazione).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19039 del 11/09/2007
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005Deliberazioni nulle o annullabili - Presupposti relativi - Omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea - Nullità della delibera - Esclusione - Annullabilità - Configurabilità - Mancata impugnazione nel termine previsto - Effetti.
In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005
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